Legge Regionale 22 ottobre 2019 , n. 16

Istituzione della Leva civica lombarda volontaria - Abrogazione l.r. 2/2006 e l.r. 33/2014

(BURL n. 43, suppl. del 25 Ottobre 2019 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2019-10-22;16

Art. 11
(Trattamento economico e giuridico)
1. Ai volontari con impegno settimanale di venticinque ore è corrisposto dagli enti di leva civica un compenso mensile pari a euro 500,00. La Regione determina un compenso proporzionalmente ridotto per i progetti con impegno settimanale inferiore a venticinque ore.
2. Con cadenza biennale si provvede all'incremento del compenso mensile sulla base della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
3. Ai volontari si applicano le disposizioni di cui agli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53). Dalla data di sospensione del servizio alla data di ripresa è corrisposto il compenso di cui al comma 1, ridotto di un terzo.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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