Legge Regionale 22 ottobre 2019 , n. 16

Istituzione della Leva civica lombarda volontaria - Abrogazione l.r. 2/2006 e l.r. 33/2014

(BURL n. 43, suppl. del 25 Ottobre 2019 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2019-10-22;16

Art. 13
(Sanzioni)
1. I soggetti di cui all'articolo 4 sono tenuti a cooperare per l'efficiente gestione della leva civica e per la corretta realizzazione dei progetti.
2. La violazione della disposizione di cui al comma 1 e, in particolare, l'inosservanza delle procedure e delle norme previste per la selezione dei volontari o la mancata realizzazione in tutto o in parte dei progetti comporta l'applicazione delle seguenti sanzioni:
a) diffida a uniformarsi a prescrizioni;
b) revoca del provvedimento di approvazione del progetto;
c) sospensione temporanea della facoltà di presentare altri progetti di Leva civica lombarda volontaria;
d) cancellazione dall'albo di cui all'articolo 6.
3. Le sanzioni di cui al comma 2 sono applicate, secondo criteri di gradualità, dalla struttura regionale competente.
4. La sanzione di cui al comma 2, lettera d), è applicata in caso di particolare gravità delle violazioni e impedisce la nuova iscrizione all'albo per cinque anni.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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