Legge Regionale
22 ottobre 2019
, n. 16
Istituzione della Leva civica lombarda volontaria - Abrogazione l.r. 2/2006 e l.r. 33/2014
(BURL n. 43, suppl. del 25 Ottobre 2019 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2019-10-22;16
Art. 13
(Sanzioni)
1. I soggetti di cui all'articolo 4 sono tenuti a cooperare per l'efficiente gestione della leva civica e per la corretta realizzazione dei progetti.
2. La violazione della disposizione di cui al comma 1 e, in particolare, l'inosservanza delle procedure e delle norme previste per la selezione dei volontari o la mancata realizzazione in tutto o in parte dei progetti comporta l'applicazione delle seguenti sanzioni:
3. Le sanzioni di cui al comma 2 sono applicate, secondo criteri di gradualità, dalla struttura regionale competente.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia