Legge Regionale 29 ottobre 2019 , n. 17

Disposizioni in favore dei soggetti con disturbi specifici di apprendimento e individuazione precoce dei segnali predittivi

(BURL n. 44, suppl. del 31 Ottobre 2019 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2019-10-29;17

Art. 7
(Comitato tecnico regionale DSA)
1. Presso la Giunta regionale è istituito, senza oneri per il bilancio regionale, il Comitato tecnico regionale DSA, con funzioni di coordinamento delle azioni preordinate al perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, di cui fanno parte:
a) un componente designato dagli assessorati competenti in materia di welfare, istruzione, politiche sociali e famiglia; il componente designato dall'assessorato al welfare svolge le funzioni di coordinatore;
b) un componente designato dall'Ufficio scolastico regionale;
c) due componenti in rappresentanza degli Uffici scolastici territoriali;
d) due neuropsichiatri dell'infanzia, un neurologo, uno psicologo e un logopedista designati dai rispettivi ordini o associazioni professionali di appartenenza;
e) un pediatra di libera scelta designato dall'ordine professionale di appartenenza;
f) due rappresentanti degli atenei lombardi sedi delle facoltà di medicina e chirurgia, di psicologia e di scienze dell'educazione e della formazione, designati dal Comitato regionale di coordinamento delle università lombarde tra i delegati dai Rettori per il supporto e il coordinamento delle iniziative a favore degli studenti con disabilità e DSA;
g) un rappresentante dei comuni designato da ANCI Lombardia;
h) un rappresentante delle associazioni DSA maggiormente rappresentative a livello regionale, designato dalle associazioni stesse.
2. In relazione agli argomenti in discussione, ai lavori del Comitato possono partecipare altri soggetti.
3. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, acquisite le designazioni, costituisce il Comitato e, sentita la commissione consiliare competente, ne definisce le modalità di funzionamento.
4. La composizione del Comitato si rinnova a ogni legislatura.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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