Legge Regionale
29 ottobre 2019
, n. 17
Disposizioni in favore dei soggetti con disturbi specifici di apprendimento e individuazione precoce dei segnali predittivi
(BURL n. 44, suppl. del 31 Ottobre 2019 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2019-10-29;17
Art. 7
(Comitato tecnico regionale DSA)
1. Presso la Giunta regionale è istituito, senza oneri per il bilancio regionale, il Comitato tecnico regionale DSA, con funzioni di coordinamento delle azioni preordinate al perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, di cui fanno parte:
a) un componente designato dagli assessorati competenti in materia di welfare, istruzione, politiche sociali e famiglia; il componente designato dall'assessorato al welfare svolge le funzioni di coordinatore;
d) due neuropsichiatri dell'infanzia, un neurologo, uno psicologo e un logopedista designati dai rispettivi ordini o associazioni professionali di appartenenza;
f) due rappresentanti degli atenei lombardi sedi delle facoltà di medicina e chirurgia, di psicologia e di scienze dell'educazione e della formazione, designati dal Comitato regionale di coordinamento delle università lombarde tra i delegati dai Rettori per il supporto e il coordinamento delle iniziative a favore degli studenti con disabilità e DSA;
2. In relazione agli argomenti in discussione, ai lavori del Comitato possono partecipare altri soggetti.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia