Legge Regionale
29 novembre 2019
, n. 19
Disciplina della programmazione negoziata di interesse regionale
(BURL n. 49, suppl. del 03 Dicembre 2019 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2019-11-29;19
Art. 1
(Finalità)
1. La presente legge disciplina gli strumenti della programmazione negoziata di interesse regionale, in coerenza con il principio di sussidiarietà e di pari ordinazione degli enti, secondo le disposizioni del Titolo V della Parte II della Costituzione, per la realizzazione condivisa degli obiettivi e delle linee programmatiche regionali individuate nel Programma regionale di sviluppo, nel Documento di economia e finanza regionale e negli altri piani e programmi regionali di settore, la cui attuazione richiede l'azione integrata e coordinata della Regione e di uno o più enti locali o, comunque, di amministrazioni pubbliche, soggetti pubblici o anche organismi di diritto pubblico.
2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, anche i soggetti privati possono concorrere all'attuazione degli strumenti di programmazione negoziata di interesse regionale, secondo le modalità previste ai sensi della presente legge.
3. Gli strumenti di programmazione negoziata di cui al comma 1 assicurano l'integrazione e il coordinamento delle azioni concordate, ferme restando le competenze delle amministrazioni coinvolte rispetto all'esercizio delle funzioni e allo svolgimento delle attività di interesse comune previste per l'attuazione di ciascun accordo.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia