Legge Regionale 29 novembre 2019 , n. 19

Disciplina della programmazione negoziata di interesse regionale

(BURL n. 49, suppl. del 03 Dicembre 2019 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2019-11-29;19

Art. 5
(Accordo quadro di sviluppo territoriale)
1. L'accordo quadro di sviluppo territoriale (AQST) è volto a definire un programma condiviso di interventi funzionalmente collegati e finalizzati all'attuazione delle priorità di sviluppo all'interno dei territori provinciali o della città metropolitana di riferimento, ovvero di particolare rilievo tematico regionale, individuate dal partenariato territoriale coordinato dalla Regione, in coerenza con le politiche indicate negli strumenti di programmazione di cui all'articolo 1, comma 1, mediante:
a) il coordinamento dell'azione pubblica dei soggetti sottoscrittori;
b) il raccordo, la razionalizzazione e l'integrazione delle risorse, anche non finanziarie, rese disponibili dai soggetti di cui alla lettera a);
c) la valorizzazione di investimenti, anche privati, coerenti con le finalità dell'AQST;
d) l'accesso a forme di finanziamento e misure perequative o compensative attivate in ambito statale o europeo.
2. L'atto di promozione dell'AQST è pubblicato sul BURL.
3. L'AQST, sottoscritto dalla Regione e dalle autonomie locali e funzionali interessate, contiene, almeno:
a) gli obiettivi di sviluppo territoriale di riferimento e i risultati attesi;
b) le attività e gli interventi prioritari ai quali è indirizzata l'azione congiunta dei soggetti sottoscrittori;
c) le relative risorse rese disponibili dai soggetti sottoscrittori;
d) il soggetto responsabile dell'attuazione dell'AQST e i soggetti responsabili dell'attuazione delle singole attività e interventi, con i relativi impegni;
e) tempi, modalità e strumenti per l'attuazione e il monitoraggio dell'accordo, nonché per la verifica periodica dei risultati conseguiti;
f) le modalità di aggiornamento dei contenuti dell'AQST;
g) forme e condizioni di adesione, nel rispetto della normativa statale in materia di evidenza pubblica, di eventuali soggetti privati;
h) gli effetti derivanti da eventuali inadempimenti, al cui accertamento segue, ove ne ricorrano i presupposti, la diffida ad attuare quanto concordato entro un termine prefissato; decorso il termine, l'accordo può prevedere interventi anche sostitutivi, con oneri a carico dell'ente responsabile del protratto inadempimento;
i) le modalità per la risoluzione di eventuali controversie insorte in fase di attuazione dell'accordo.
4. Gli interventi oggetto degli AQST possono essere realizzati anche mediante l'attivazione di appositi strumenti attuativi previsti dall'ordinamento e, in particolare, mediante specifici accordi di programma per l'esecuzione di opere di particolare rilevanza o, per interventi e opere di valenza locale, mediante accordi locali semplificati ai sensi dell’articolo 8.(4)
5. In fase di attuazione dell'AQST, i soggetti sottoscrittori assicurano la coerenza delle rispettive programmazioni e politiche di settore con i contenuti dell'accordo, unitamente alla disponibilità delle necessarie risorse finanziarie.
6. L'AQST costituisce, ove esistente, il riferimento per la programmazione e il riparto delle risorse statali messe a disposizione della Regione, anche in base ad apposite intese e accordi, e destinate a tipologie di intervento ricomprese nell'AQST per investimenti nel relativo territorio.
7. L'aggiornamento, le modifiche e la chiusura dell'AQST sono effettuati secondo modalità definite nel regolamento di cui all'articolo 13.
NOTE:
4. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. c) della l.r. 19 maggio 2021, n. 7. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
chiudi