Legge Regionale
29 novembre 2019
, n. 19
Disciplina della programmazione negoziata di interesse regionale
(BURL n. 49, suppl. del 03 Dicembre 2019 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2019-11-29;19
Art. 6
(Accordo di rilancio economico, sociale e territoriale)
1. L'accordo di rilancio economico, sociale e territoriale (AREST) è espressione del partenariato istituzionale, economico e sociale tra soggetti pubblici, imprese e reti d'impresa, associazioni, fondazioni e altri soggetti di cui al comma 4, finalizzato all'attuazione di una specifica strategia di rilancio economico o anche sociale di un territorio di riferimento concernente un ambito tematico coerente con gli obiettivi della programmazione regionale di cui all'articolo 1, comma 1.
2. La Regione, di norma una volta l'anno, avvia una manifestazione di interesse che indica i requisiti, gli obiettivi, le priorità e gli indirizzi per la presentazione delle proposte di AREST e specifica gli elementi di cui al comma 3, in coerenza con gli obiettivi e gli indirizzi della programmazione regionale di cui al comma 1. La deliberazione della Giunta regionale relativa alla manifestazione di interesse è pubblicata sul BURL.(5)
3. Le proposte di AREST possono essere presentate da uno o più enti locali, anche congiuntamente, in coerenza con i requisiti, gli obiettivi, le priorità e gli indirizzi fissati nella manifestazione di interesse di cui al comma 2, e devono contenere almeno i seguenti elementi:
b) un programma di rilancio economico-sociale-territoriale-ambientale definito come segue:
1) obiettivi e azioni in almeno uno degli ambiti tematici indicati dal regolamento di cui all'articolo 13;
4. La fase di presentazione delle proposte di AREST è coordinata da un soggetto capofila individuato fra comuni, province, Città metropolitana di Milano, comunità montane o camere di commercio. Fatto salvo quanto previsto dal comma 3, lettera c), all'accordo possono partecipare anche università, enti e centri di ricerca e innovazione, imprese singole o in partenariato, soggetti riconosciuti dalla Regione come aggregativi di imprese, quali i distretti del commercio, associazioni di rappresentanza delle imprese e organizzazioni di rappresentanza dei lavoratori a livello locale, provinciale o metropolitano, nonché organismi di diritto pubblico.
5. La Regione valuta le proposte di AREST presentate a seguito della manifestazione di interesse secondo le procedure definite nel regolamento di cui all'articolo 13.
6. A seguito della valutazione di cui al comma 5, la Giunta regionale approva l'elenco delle proposte ammissibili, ai fini dell'accesso alla fase di negoziazione propedeutica all'eventuale promozione dei singoli accordi secondo le procedure previste ai sensi dell'articolo 7o, per interventi e opere di valenza locale, ai sensi dell’articolo 8.(6)
7. L'AREST può, altresì, assicurare il coordinamento delle attività necessarie all'attuazione di interventi di rilevante impatto economico-sociale, finalizzati al recupero occupazionale di ambiti territoriali localizzati, che concorrono all'attuazione dei piani e programmi di cui all'articolo 1 e delle relative finalità; si intendono di rilevante impatto economico-sociale, ai fini della presente legge, i progetti di investimento che interessano eventi di crisi o dismissione estesi a più unità produttive operanti in un'area territoriale specificamente individuata, ovvero riguardanti la crisi industriale di un'unità locale in relazione al numero dei lavoratori coinvolti rapportato al settore o anche al territorio in cui opera l'unità locale interessata.
NOTE:
6. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. d) della l.r. 19 maggio 2021, n. 7 e successivamente dall'art. 1, comma 1, lett. c) della l.r. 23 luglio 2024, n. 11.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia