Legge Regionale 29 novembre 2019 , n. 19

Disciplina della programmazione negoziata di interesse regionale

(BURL n. 49, suppl. del 03 Dicembre 2019 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2019-11-29;19

Art. 10
(Sottoscrizione degli accordi e inefficacia degli effetti derivanti dagli accordi approvati)
1. Salve specifiche esigenze determinate dalla complessità degli interventi oggetto di programmazione negoziata di interesse regionale, la sottoscrizione degli accordi di cui all'articolo 2, comma 1, deve essere effettuata entro il termine previsto nell'atto di promozione, che comunque non può superare due anni, stabilito in relazione alla complessità degli interventi; decorso tale termine e ferma restando la previa diffida di cui al comma 2, non è più consentita la sottoscrizione dell'accordo, salva eventuale motivata proroga dello stesso termine, derivante dalla complessità degli interventi, disposta secondo quanto specificato nel regolamento di cui all'articolo 13. Resta, in ogni caso, impregiudicata l'applicazione delle previsioni di cui ai commi 3 e 4, ove ricorra la fine della legislatura regionale.
2. Decorso il termine di cui al comma 1 senza che, pur sussistendone le condizioni, sia stato sottoscritto l'accordo, l'ente promotore diffida le amministrazioni e gli altri soggetti interessati ad adempiere entro un termine non superiore a novanta giorni. L'inutile decorso del termine indicato in diffida preclude la sottoscrizione dell'accordo.
3. Gli accordi di cui al comma 1 promossi dalla Regione e non sottoscritti entro la fine della legislatura regionale, non possono essere approvati, a meno di eventuale riassunzione degli atti da parte della nuova Giunta regionale, da deliberare entro tre mesi dalla data di approvazione del Programma regionale di sviluppo.
4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche agli accordi ai quali la Regione abbia aderito, ove non sottoscritti entro la fine della legislatura regionale, salva l'eventuale riassunzione dell'atto di adesione regionale deliberata ai sensi dello stesso comma 3.
5. Fermo restando quanto previsto all'articolo 7, commi 17 e 18, qualora i lavori per la realizzazione degli interventi previsti dall'accordo non siano realizzati nel rispetto del termine finale previsto nel cronoprogramma e nei suoi successivi aggiornamenti, il collegio di vigilanza, salva motivata proroga derivante dalla complessità degli interventi assunta con voto unanime, procede, a maggioranza dei componenti, alla chiusura dell'accordo con conseguente cessazione degli effetti derivanti dall'accordo stesso; in caso di sopravvenuta inefficacia della variante urbanistica, l'amministrazione competente procede alla nuova pianificazione dell'area.
6. In caso di sopravvenuta indisponibilità, da parte dei soggetti sottoscrittori, delle risorse finanziarie necessarie all'attuazione degli interventi, il collegio di vigilanza procede, a maggioranza dei componenti, alla chiusura dell'accordo per impossibilità di darne attuazione, secondo quanto previsto all'articolo 7, commi 17 e 18.
7. Resta, in ogni caso, impregiudicata l'applicazione, ove ne ricorrano i presupposti, dei principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti, in quanto compatibile, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo), in particolare riguardo agli effetti derivanti dal recesso dei partecipanti all'accordo o da inadempimenti rispetto agli impegni assunti e alle correlate responsabilità per i pregiudizi eventualmente arrecati, con la necessaria adozione, da parte delle amministrazioni competenti, delle conseguenti determinazioni.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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