Legge Regionale
29 novembre 2019
, n. 19
Disciplina della programmazione negoziata di interesse regionale
(BURL n. 49, suppl. del 03 Dicembre 2019 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2019-11-29;19
Art. 11
(Clausola valutativa)
1. Il Consiglio regionale valuta l'attuazione della presente legge e i risultati progressivamente ottenuti nell'attuazione degli strumenti di programmazione negoziata di interesse regionale di cui all'articolo 2, comma 1. A tal fine, a metà legislatura e a fine legislatura la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione che documenta e descrive:
a) gli strumenti di programmazione negoziata in corso di attuazione e conclusi, specificandone le modalità attuative, la durata prevista, le risorse impiegate, i soggetti coinvolti, lo stato di avanzamento e l'esito delle attività di monitoraggio;
b) i punti di forza e di debolezza riscontrati nell'utilizzo delle diverse tipologie di strumenti di programmazione negoziata, con particolare riferimento ai fattori che ostacolano o facilitano la stipula degli accordi, il rispetto degli impegni da parte dei soggetti coinvolti e il contributo dato alle politiche regionali.
2. I soggetti pubblici e privati coinvolti nell'attuazione della presente legge sono tenuti a fornire a Regione Lombardia le informazioni necessarie al monitoraggio e alla valutazione degli interventi di cui al presente articolo.
3. La Giunta regionale, con cadenza annuale, informa il Consiglio regionale in merito alle proposte pervenute di promozione o adesione, da parte della Regione, agli strumenti di programmazione negoziata di cui all'articolo 2, comma 1, indicando lo stato di avanzamento delle valutazioni in corso, nonché gli accordi conclusi.(19)
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia