Legge Regionale 10 dicembre 2019 , n. 22

Seconda legge di revisione normativa ordinamentale 2019

(BURL n. 50, suppl. del 13 Dicembre 2019 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2019-12-10;22

Art. 2
(Modifiche agli articoli 19, 57, 61, 66, 67, 69 e introduzione dell’articolo 67 bis della l.r. 27/2015 e norma di prima applicazione)
1. Alla legge regionale 1 ottobre 2015, n. 27 (Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo)(2) sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 4 dell'articolo 19, le parole 'complessiva dei compendi immobiliari' sono sostituite dalle seguenti: 'netta destinata alle camere';
b) il comma 1 dell'articolo 57 è sostituito dal seguente:
'1. Sono agenzie di viaggio e turismo le imprese che in via principale forniscono, organizzano, vendono, offrono o agevolano servizi e pacchetti turistici secondo le definizioni di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 (Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio).';
c) il comma 3 dell'articolo 57 è abrogato;
d) la rubrica dell'articolo 61 è sostituita dalla seguente: 'Garanzie per il viaggiatore';
e) il comma 1 dell'articolo 61 è sostituito dal seguente:
'1. Le agenzie di viaggio e turismo stipulano, prima della presentazione della SCIA, le polizze o le garanzie bancarie o consortili previste dalla normativa statale vigente a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti verso i clienti con il contratto, in relazione al costo complessivo dei servizi offerti, nonché a garanzia del prezzo versato dal viaggiatore nei casi di insolvenza, fallimento o liquidazione giudiziale dell'organizzatore o del venditore.';
f) il comma 3 dell'articolo 61 è sostituito dal seguente:
'3. Le agenzie inviano entro il 31 dicembre di ogni anno al comune competente per territorio la documentazione comprovante l'avvenuta copertura con le garanzie di cui al comma 1 per le attività da svolgere nell'anno successivo. Con decreto dirigenziale possono essere definite specifiche e differenti modalità con cui assolvere all'obbligo di comunicazione di cui al presente comma.';
g) l'articolo 66 è abrogato;
h) l'articolo 67 è sostituito dal seguente:
'Art. 67
(Associazioni)
1. Le associazioni senza fine di lucro di cui all'articolo 5 del d.lgs. 79/2011 che operano nel settore del turismo giovanile e per finalità ricreative, culturali, religiose, assistenziali o sociali, laddove agevolino l'offerta o la vendita di pacchetti turistici e di servizi turistici collegati, di durata superiore a ventiquattro ore o che includono un pernottamento, agendo occasionalmente, nel limite di due volte l'anno e per un gruppo limitato di viaggiatori senza offerta al pubblico, non sono soggette alle disposizioni del presente titolo.
2. Nel limite dell'occasionalità di cui al comma 1, le associazioni sono comunque tenute a fornire informazioni adeguate ai viaggiatori sul fatto che i pacchetti o servizi turistici collegati non sono soggetti alla disciplina di cui al Titolo VI, Capo I, del d.lgs. 79/2011.
3. Le associazioni di cui al comma 1 sono tenute a stipulare un'assicurazione a copertura dei rischi derivanti agli associati e a dare preventiva comunicazione delle attività al comune sede dell'associazione.
4. Il comune, fatta salva l'applicazione delle sanzioni pecuniarie, ingiunge la cessazione di ulteriore attività, qualora accerti che non è stata stipulata l'assicurazione.
5. Le associazioni di cui al comma 1 esibiscono la polizza assicurativa di responsabilità civile ai controlli.
6. È fatto divieto alle associazioni di cui al comma 1 di effettuare promozione commerciale al di fuori dei propri associati, in qualsiasi forma, le iniziative afferenti all'organizzazione di viaggi.';
i) dopo l'articolo 67 è inserito il seguente:
'Art. 67 bis
(Disposizione relativa alle scuole)
1. Le scuole si avvalgono di agenzie di viaggio e turismo per l'organizzazione di pacchetti e servizi turistici collegati, salvo quanto previsto dall'art. 32, comma 2, lett. a) del d.lgs. 79/2011.';
j) al comma 1 dell'articolo 69, dopo le parole: 'turismo o' sono inserite le seguenti: ', in caso di presentazione della SCIA, ' e le parole: 'requisiti necessari per l'ottenimento della stessa' sono sostituite dalle seguenti: 'requisiti richiesti';
k) il comma 3 dell'articolo 69 è sostituito dai seguenti:
'3. Sono assoggettate alla sanzione pecuniaria da euro 2.000 a euro 5.000 le associazioni di cui all'articolo 67 che contravvengono ai limiti e agli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dello stesso articolo.
3.bis. Sono assoggettate alla sanzione pecuniaria da euro 1.000 a euro 3.000 le associazioni di cui all'articolo 67 che contravvengono al divieto di cui al comma 7 dello stesso articolo.'.
l) al comma 7 dell'articolo 69, dopo il numero '3' è inserito il seguente: '3 bis';
m) il comma 8 dell'articolo 69 è abrogato;
n) dopo il comma 12 dell'articolo 69 è aggiunto il seguente:
'12 bis I riferimenti alle agenzie di viaggio contenuti nei commi 1, 2, 4, 5, 6 e 9 sono da intendersi anche come riferimenti alle associazioni di cui all'articolo 67 che più di due volte l'anno agevolino l'offerta o la vendita di pacchetti turistici e sevizi turistici collegati, di durata superiore a ventiquattro ore o che includono un pernottamento.'.
2. Le associazioni iscritte all'albo di cui all'articolo 66 della l.r. 27/2015 alla data di entrata in vigore della presente legge continuano a svolgere la loro attività senza dover presentare la SCIA.
NOTE:
2. Si rinvia alla l.r. 1 ottobre 2015, n. 27, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
chiudi