Legge Regionale
10 dicembre 2019
, n. 22
Seconda legge di revisione normativa ordinamentale 2019
(BURL n. 50, suppl. del 13 Dicembre 2019 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2019-12-10;22
Art. 3
(Modifiche all’articolo 2 della l.r. 29/2016)
1. All'articolo 2 della legge regionale 23 novembre 2016, n. 29 (Lombardia è ricerca e innovazione)(3) sono apportate le seguenti modifiche:
a) la lettera e) del comma 6 è sostituita dalla seguente:
'e) istituisce la Giornata della ricerca nella quale assegnare uno o più premi a ricercatori, studenti e imprenditori che si sono particolarmente distinti nell'ambito della ricerca, dell'innovazione e del trasferimento tecnologico;';
b) la lettera h) del comma 6 è sostituita dalla seguente:
'h) sostiene lo sviluppo di progetti che prevedono l'applicazione di tecnologie e processi innovativi nell'ambito di attività di conservazione programmata del patrimonio culturale, storico e architettonico di edifici o manufatti di pregio, che contribuiscono a valorizzare l' identità della Lombardia a livello nazionale e/o internazionale;';
c) dopo la lettera h) del comma 6 è aggiunta la seguente:
'h bis) promuove la valorizzazione della ricerca e dell'innovazione anche attraverso l' istituzione di un riconoscimento volto a premiare le eccellemze imprenditoriali lombarde che adottano modelli innovativi.';
d) dopo il comma 6 dell'articolo 2 sono inseriti i seguenti:
'6 bis. La Giornata della ricerca si tiene l'8 novembre di ogni anno in ricordo dell'oncologo Umberto Veronesi.
6 ter. La Giunta regionale, definisce gli aspetti organizzativi afferenti all'assegnazione dei premi di cui al comma 6, lettera e), nonché le modalità, i requisiti e i presupposti sottesi all' attribuzione del riconoscimento di cui al comma 6, lettera h bis). Ogni anno la Giunta regionale definisce, altresì, la consistenza del premio o dei premi e l'area strategica per cui vengono assegnati, nonché eventuali variazioni della data di svolgimento degli eventi correlati alla giornata della ricerca.'.
6 ter. La Giunta regionale, definisce gli aspetti organizzativi afferenti all'assegnazione dei premi di cui al comma 6, lettera e), nonché le modalità, i requisiti e i presupposti sottesi all' attribuzione del riconoscimento di cui al comma 6, lettera h bis). Ogni anno la Giunta regionale definisce, altresì, la consistenza del premio o dei premi e l'area strategica per cui vengono assegnati, nonché eventuali variazioni della data di svolgimento degli eventi correlati alla giornata della ricerca.'.
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia