Legge Regionale 10 dicembre 2019 , n. 22

Seconda legge di revisione normativa ordinamentale 2019

(BURL n. 50, suppl. del 13 Dicembre 2019 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2019-12-10;22

Art. 7
(Modifiche all’articolo 12 bis 1 della l.r. 16/2007)
1. All'articolo 12 bis 1 della legge regionale 16 luglio 2007, n. 16 (Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi)(7) sono apportate le seguenti modifiche:
a) al primo periodo del comma 1, le parole 'la variante al piano territoriale di coordinamento è adottata dall'ente gestore del parco entro due anni' sono sostituite dalle seguenti: 'la variante al piano territoriale di coordinamento è adottata dall'ente gestore del parco entro tre anni';
b) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: 'Ai soli fini dell'applicazione del presente comma, il termine di due anni dalla data di entrata in vigore della legge di modifica dei confini del parco, previsto all'articolo 206 bis, comma 3, deve intendersi di tre anni.'.
NOTE:
7. Si rinvia alla l.r. 16 luglio 2007, n. 16, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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