Legge Regionale 10 dicembre 2019 , n. 22

Seconda legge di revisione normativa ordinamentale 2019

(BURL n. 50, suppl. del 13 Dicembre 2019 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2019-12-10;22

Art. 10
1. All'articolo 2 bis della legge regionale 28 dicembre 2011, n. 25 (Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale) e disposizioni in materia di riordino dei consorzi di bonifica) (9)è apportata la seguente modifica:
a) al comma 6 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:
'I consorziati dei consorzi di bonifica soppressi, in quanto titolari dei diritti di elettorato attivo e passivo nell'ambito del consorzio di bonifica o dell'Associazione Irrigazione Est Sesia incorporante, contribuiscono, ai sensi dell'articolo 90 della l.r. 31/2008, alle spese del consorzio di bonifica o dell'Associazione incorporante. Nelle more dell'approvazione del piano di classificazione degli immobili del consorzio di bonifica o dell'Associazione incorporante, l'entità del contributo di cui al precedente periodo viene determinata in base al piano di classificazione degli immobili o anche al riparto delle spese del consorzio soppresso; l'entità del contributo dovuto, ove non esistenti il piano di classificazione o anche il riparto delle spese del consorzio soppresso, è determinata, in via provvisoria, in base alla deliberazione annuale di riparto della contribuenza approvata dal consorzio o Associazione incorporante.'
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NOTE:
9. Si rinvia alla l.r. 28 dicembre 2011, n. 25, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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