Legge Regionale
30 dicembre 2019
, n. 23
Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico - finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 9 ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2020
(BURL n. 53 del 30 Dicembre 2019 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2019-12-30;23
Art. 9
(Modifiche agli articoli 2 e 3 e inserimento dell'art. 3 bis nella l.r. 11/2014)
1. Alla legge regionale 19 febbraio 2014, n. 11(7) (Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività) sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 2 dopo le parole 'infrastrutture immateriali' la congiunzione 'e' è soppressa e dopo le parole 'sviluppo sostenibile' sono inserite le seguenti: 'e della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro';
b) dopo la lettera i) del comma 1 dell'articolo 3 è inserita la seguente:
'i bis) promuovendo e incentivando l’adozione di misure volte a tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori e a ridurre il rischio di incidenti rilevanti di cui al decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105 (Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose) anche mediante la previsione di specifiche premialità per l’assegnazione di finanziamenti;';;
'i bis) promuovendo e incentivando l’adozione di misure volte a tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori e a ridurre il rischio di incidenti rilevanti di cui al decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105 (Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose) anche mediante la previsione di specifiche premialità per l’assegnazione di finanziamenti;';;
c) dopo la lettera o) del comma 1 dell'articolo 3 sono inserite le seguenti:
'o 1) promuovendo la sottoscrizione di protocolli con le associazioni maggiormente rappresentative delle imprese e dei lavoratori per la diffusione delle buone prassi di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e di linee operative elaborate a livello regionale;
o 2) promuovendo, altresì, la partecipazione delle imprese ai piani mirati di prevenzione predisposti dalle ATS per settori di attività o per tipologie di rischio;';
'o 1) promuovendo la sottoscrizione di protocolli con le associazioni maggiormente rappresentative delle imprese e dei lavoratori per la diffusione delle buone prassi di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e di linee operative elaborate a livello regionale;
o 2) promuovendo, altresì, la partecipazione delle imprese ai piani mirati di prevenzione predisposti dalle ATS per settori di attività o per tipologie di rischio;';
d) dopo l'articolo 3è aggiunto il seguente:
'Art. 3 bis
(Premialità negli appalti regionali in relazione alla sicurezza sui luoghi di lavoro)
1. Nei bandi della Regione e degli enti del sistema regionale di cui all'Allegato A1, Sezioni I e II, della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 (Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2007) relativi alla fornitura di beni o servizi o all'affidamento di opere o lavori pubblici sono introdotti, nel rispetto dei principi di proporzionalità, congruità e coerenza con l'oggetto contrattuale e più in generale nel rispetto del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), criteri premiali per gli operatori economici dotati di certificazioni e attestazioni in materia di salute e sicurezza dei lavoratori di cui all'articolo 95, comma 6, lettera a), del medesimo d.lgs. 50/2016.
2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale recante 'Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 9 ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2020', la Giunta regionale fornisce linee guida per l'applicazione di quanto previsto dal comma 1.'.
(Premialità negli appalti regionali in relazione alla sicurezza sui luoghi di lavoro)
1. Nei bandi della Regione e degli enti del sistema regionale di cui all'Allegato A1, Sezioni I e II, della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 (Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2007) relativi alla fornitura di beni o servizi o all'affidamento di opere o lavori pubblici sono introdotti, nel rispetto dei principi di proporzionalità, congruità e coerenza con l'oggetto contrattuale e più in generale nel rispetto del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), criteri premiali per gli operatori economici dotati di certificazioni e attestazioni in materia di salute e sicurezza dei lavoratori di cui all'articolo 95, comma 6, lettera a), del medesimo d.lgs. 50/2016.
2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale recante 'Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 9 ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2020', la Giunta regionale fornisce linee guida per l'applicazione di quanto previsto dal comma 1.'.
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia