Legge Regionale 8 aprile 2020 , n. 5

Disciplina delle modalità e delle procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche in Lombardia e determinazione del canone in attuazione dell'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della Direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica), come modificato dall'articolo 11 quater del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 (Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la Pubblica Amministrazione) convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12

(BURL n. 15, suppl. del 10 Aprile 2020 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2020-04-08;5

Art. 13
(Contenuti del bando)
1. Il bando, secondo quanto stabilito dalla deliberazione di cui all'articolo 11, comma 3:
a) individua la concessione o l'accorpamento di più concessioni preesistenti oggetto della procedura di assegnazione;
b) individua la tipologia di assegnazione prescelta per la concessione oggetto del bando, secondo quanto previsto all'articolo 7, comma 3;
c) descrive lo stato di consistenza delle opere e dei beni esistenti e le relative caratteristiche principali;
d) descrive le attività e i servizi da svolgere in quanto funzionali all'esercizio, alla manutenzione e alla custodia del compendio delle opere e dei beni;
e) individua eventuali interventi per lo sviluppo del compendio delle opere e dei beni che il concessionario dovrà eseguire nel corso della concessione;
f) stabilisce gli obblighi e le limitazioni gestionali ai sensi dell'articolo 15;
g) specifica i miglioramenti minimi in termini energetici ai sensi di quanto disposto all'articolo 16;
h) specifica i livelli minimi in termini di miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico di pertinenza, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 17;
i) specifica le misure di compensazione ambientale e territoriale ai sensi dell'articolo 18;
j) individua le misure minime di compensazione di carattere sociale finalizzate allo sviluppo formativo e occupazionale nei territori interessati, con particolare attenzione per i giovani;
k) specifica, ai sensi dell'articolo 12, i requisiti di capacità tecnica, organizzativa, patrimoniale e finanziaria degli operatori economici, con particolare riferimento alla soglia, espressa in MW, della potenza nominale media annua, nonché gli ulteriori criteri di ammissione dei partecipanti;
l) determina le voci rilevanti e i relativi valori a base di gara dell'offerta economica e dispone in ordine all'incremento del canone di cui all'articolo 20;
m) stabilisce le garanzie provvisorie e definitive che devono essere presentate a corredo dell'offerta;
n) stabilisce l'eventuale indennizzo posto a carico del concessionario subentrante di cui all'articolo 12, commi 1 e 1-ter, lettera d), del d.lgs. 79/1999 e all'articolo 12, comma 3, della presente legge;
o) stabilisce il prezzo base dei beni di cui all'articolo 2, comma 5, da corrispondere in favore degli aventi diritto in ragione del loro utilizzo, in applicazione dell'articolo 12, comma 1-ter, lettera n), del d.lgs. 79/1999;
p) specifica e individua i criteri di valutazione, da parte dell'amministrazione competente, dei progetti presentati in esito alle procedure di assegnazione, differenziando classi di punteggio e loro valore ponderale;
q) specifica la clausola sociale volta a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, ai sensi dell'articolo 19;
r) definisce le modalità e i termini per la presentazione dell'istanza di ammissione alla gara e la documentazione tecnica progettuale da produrre unitamente all'istanza, ovvero, ove previsto, alla lettera di invito, nonché le modalità e i termini per la presentazione dell'offerta economica;
s) specifica le modalità di svolgimento della procedura di assegnazione, in applicazione delle disposizioni della presente legge e del regolamento di cui all'articolo 10, comma 1;
t) può stabilire ulteriori condizioni di decadenza della concessione ai sensi dell'articolo 22, comma 1.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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