Legge Regionale 8 aprile 2020 , n. 5

Disciplina delle modalità e delle procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche in Lombardia e determinazione del canone in attuazione dell'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della Direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica), come modificato dall'articolo 11 quater del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 (Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la Pubblica Amministrazione) convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12

(BURL n. 15, suppl. del 10 Aprile 2020 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2020-04-08;5

Art. 18
(Misure di compensazione ambientale e territoriale)
1. Le misure di compensazione ambientale e territoriale, di cui all'articolo 12, comma 1-ter, lettera l), del d.lgs. 79/1999, non possono essere di carattere esclusivamente finanziario e devono essere in ogni caso compatibili con l'equilibrio economico-finanziario del progetto di concessione.
2. Le misure di cui al comma 1 sono stabilite dalla Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, sentiti i comuni interessati, con particolare riferimento:
a) al ripristino ambientale tramite interventi a favore dell'ecosistema del bacino idrografico interessato nonché alla tutela dell'ambiente e dei siti naturali;
b) al riassetto territoriale e viabilistico, nonché al paesaggio;
c) al risparmio e all'efficienza energetica;
d) alla conservazione delle specie e dei tipi di habitat nella regione biogeografica interessata.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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