Legge Regionale
21 maggio 2020
, n. 11
Legge di semplificazione 2020
(BURL n. 22, suppl. del 25 Maggio 2020 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2020-05-21;11
Art. 6
(Modifiche agli articoli 11 e 12 della l.r. 5/2004)
1. Alla legge regionale 24 marzo 2004, n. 5 (Modifiche a leggi regionali in materia di organizzazione, sviluppo economico e territorio - Collegato ordinamentale 2004)(7) sono apportate le seguenti modifiche:
a) l'alinea del comma 1 dell'articolo 11è sostituito dal seguente:
'1. Fatte salve le disposizioni del decreto interministeriale 4 dicembre 2009 (Disposizioni per l'anagrafe apistica nazionale), chiunque vende o cede api deve munirsi di un certificato sanitario rilasciato, da non oltre trenta giorni, dal dipartimento veterinario dell'ATS territorialmente competente che ne attesti la provenienza da un apiario:';
b) dopo il comma 2 dell'articolo 11 è inserito il seguente:
'2 bis. Non è consentito l'acquisto di api provenienti da altre Regioni per le quali in data non anteriore a trenta giorni dallo spostamento la competente autorità sanitaria non abbia rilasciato una certificazione sanitaria conforme a quella prevista al comma 1.';
c) al comma 3 dell'articolo 11, le parole 'della disposizione di cui al comma 1' sono sostituite dalle seguenti: 'delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 bis';
d) l'articolo 12è sostituito dal seguente:
'Art. 12
(Disciplina del nomadismo in apicoltura e distanza di rispetto fra apiari)
1. Ai fini del presente articolo, per nomadismo si intende la conduzione dell'allevamento apistico basata sull'utilizzazione di differenti zone nettarifere mediante uno o più spostamenti annuali degli apiari.
2. Chiunque intenda trasferire i propri alveari sul territorio della Regione, oltre ad assolvere gli obblighi di aggiornamento della banca dati nazionale previsti dal decreto interministeriale 11 agosto 2014 (Approvazione del manuale operativo per la gestione dell'anagrafe apistica nazionale, in attuazione dell'articolo 5 del decreto 4 dicembre 2009 recante 'Disposizioni per l'anagrafe apistica nazionale'), deve, in alternativa:
3. Gli apiari devono essere collocati ad una distanza di almeno duecento metri gli uni dagli altri.
4. L'inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 comporta l'applicazione di una sanzione da 250,00 euro a 1.250,00 euro.
5. I dipartimenti veterinari delle ATS territorialmente competenti provvedono all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni, nonché all'introito dei relativi proventi.'.
(Disciplina del nomadismo in apicoltura e distanza di rispetto fra apiari)
1. Ai fini del presente articolo, per nomadismo si intende la conduzione dell'allevamento apistico basata sull'utilizzazione di differenti zone nettarifere mediante uno o più spostamenti annuali degli apiari.
2. Chiunque intenda trasferire i propri alveari sul territorio della Regione, oltre ad assolvere gli obblighi di aggiornamento della banca dati nazionale previsti dal decreto interministeriale 11 agosto 2014 (Approvazione del manuale operativo per la gestione dell'anagrafe apistica nazionale, in attuazione dell'articolo 5 del decreto 4 dicembre 2009 recante 'Disposizioni per l'anagrafe apistica nazionale'), deve, in alternativa:
a) aver aderito al piano di accreditamento delle aziende apistiche disciplinato dal decreto dirigenziale 23 marzo 2018, n. 4149 (Approvazione del piano integrato per il controllo delle malattie infettive e infestive delle api in Lombardia);
b) aver sottoposto gli apiari con esito favorevole ad un controllo ufficiale da parte dei dipartimenti veterinari delle ATS negli ultimi dodici mesi;
c) aver acquisito, da non oltre trenta giorni, un certificato sanitario recante per ciascun apiario di provenienza le attestazioni di cui all'articolo 11, comma 1.
3. Gli apiari devono essere collocati ad una distanza di almeno duecento metri gli uni dagli altri.
4. L'inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 comporta l'applicazione di una sanzione da 250,00 euro a 1.250,00 euro.
5. I dipartimenti veterinari delle ATS territorialmente competenti provvedono all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni, nonché all'introito dei relativi proventi.'.
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia