Legge Regionale
30 settembre 2020
, n. 20
Ulteriori misure di semplificazione e riduzione degli oneri amministrativi per la ripresa socio-economica del territorio lombardo
(BURL n. 40 suppl. del 02 Ottobre 2020 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2020-09-30;20
Art. 4
(Semplificazione dei procedimenti relativi a opere e interventi soggetti a valutazione di impatto ambientale di competenza non statale. Modifiche alla l.r. 6/2010)
1. Nel provvedimento autorizzatorio unico di cui all'articolo 4, comma 3 bis, della legge regionale 2 febbraio 2010, n. 5 (Norme in materia di valutazione di impatto ambientale) sono ricompresi, oltre al provvedimento di valutazione di impatto ambientale, tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi, comunque denominati, anche di competenza statale, necessari alla realizzazione e all'esercizio dell'opera in progetto, da acquisire nell'ambito della conferenza di servizi di cui all'articolo 14, comma 4, della legge 241/1990.
2. Al fine di garantire, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222 (Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124), livelli ulteriori di accelerazione e semplificazione dell'attività amministrativa nei procedimenti regolati ai sensi delle leggi regionali o comunque di competenza della Regione, la previsione di cui al comma 1 del presente articolo comporta, in caso di progetti di opere assoggettate a VIA di competenza non statale, la disapplicazione delle correlate specifiche procedure previste dalla normativa di settore ai fini del rilascio dei corrispondenti titoli abilitativi.
3. In attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, all'articolo 6 della legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere)(6) sono apportate le seguenti modifiche:
a) il secondo periodo del comma 6 è sostituito dal seguente:
'Ove l'intervento necessiti della verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale (VIA) e, alla data di presentazione della domanda di cui al precedente periodo non sia stato adottato il provvedimento di esclusione dalla procedura di VIA:
a) i termini del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1 sono sospesi fino all'adozione del provvedimento finale relativo alla procedura di verifica di assoggettabilità a VIA, con ripresa della relativa decorrenza dalla data di adozione del provvedimento di esclusione dalla procedura di VIA; la sospensione dei termini di cui alla presente lettera non può protrarsi, in ogni caso, oltre trenta giorni; la domanda di autorizzazione è rigettata qualora, entro il termine di conclusione del procedimento autorizzatorio, non sia stato adottato il provvedimento di esclusione dalla procedura di VIA;
b) l'eventuale provvedimento di assoggettamento a VIA dell'intervento:
1) non comporta, per il proponente, l'onere di presentazione, in allegato all'istanza di cui all'articolo 27 bis, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), della documentazione e degli elaborati progettuali già presentati a corredo della domanda di autorizzazione di cui al comma 1 e trasmessi telematicamente alla Regione, come previsto dal precedente periodo;
2) determina il rigetto della domanda di autorizzazione presentata al comune.';
1) non comporta, per il proponente, l'onere di presentazione, in allegato all'istanza di cui all'articolo 27 bis, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), della documentazione e degli elaborati progettuali già presentati a corredo della domanda di autorizzazione di cui al comma 1 e trasmessi telematicamente alla Regione, come previsto dal precedente periodo;
2) determina il rigetto della domanda di autorizzazione presentata al comune.';
b) dopo il comma 21 è aggiunto il seguente:
'21 bis. Ove l'intervento necessiti della valutazione di impatto ambientale, si applica quanto previsto all'articolo 14, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e gli atti di assenso, comunque denominati, necessari al rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1, sono acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi di cui all'articolo 27 bis, comma 7, del d.lgs. 152/2006. Il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale è subordinato, in relazione al titolo abitativo commerciale, al parere favorevole del rappresentante della Regione, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del d.lgs. 114/1998. Alle riunioni della conferenza di servizi di cui al presente comma sono invitati, in applicazione dell'articolo 14 ter, comma 6, della legge 241/1990, i soggetti di cui all'articolo 9, comma 4, del d.lgs. 114/1998. Ferma restando l'applicazione, ove l'intervento necessiti della valutazione di impatto ambientale di competenza regionale, di quanto previsto al presente comma e alla legge regionale 2 febbraio 2010, n. 5 (Norme in materia di valutazione di impatto ambientale), il rappresentante della Regione è individuato nel dirigente regionale competente per la VIA come stabilito dall'articolo 2, comma 7 sexies, della l.r. 5/2010; egli potrà essere affiancato dal dirigente regionale competente in materia di commercio, secondo criteri e modalità definite con deliberazione della Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, da adottare entro quaranta giorni dalla data di entrata in vigore del presente comma come introdotto della legge regionale recante (Ulteriori misure di semplificazione e riduzione degli oneri amministrativi per la ripresa socio-economica del territorio lombardo). La deliberazione di cui al precedente periodo indica, altresì, le modalità per consentire l'espressione, da parte del rappresentante unico, della posizione univoca e vincolante regionale in conferenza di servizi, anche ai fini della valutazione delle istanze per l'autorizzazione all'apertura o alla modifica delle grandi strutture di vendita.'.
'21 bis. Ove l'intervento necessiti della valutazione di impatto ambientale, si applica quanto previsto all'articolo 14, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e gli atti di assenso, comunque denominati, necessari al rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1, sono acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi di cui all'articolo 27 bis, comma 7, del d.lgs. 152/2006. Il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale è subordinato, in relazione al titolo abitativo commerciale, al parere favorevole del rappresentante della Regione, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del d.lgs. 114/1998. Alle riunioni della conferenza di servizi di cui al presente comma sono invitati, in applicazione dell'articolo 14 ter, comma 6, della legge 241/1990, i soggetti di cui all'articolo 9, comma 4, del d.lgs. 114/1998. Ferma restando l'applicazione, ove l'intervento necessiti della valutazione di impatto ambientale di competenza regionale, di quanto previsto al presente comma e alla legge regionale 2 febbraio 2010, n. 5 (Norme in materia di valutazione di impatto ambientale), il rappresentante della Regione è individuato nel dirigente regionale competente per la VIA come stabilito dall'articolo 2, comma 7 sexies, della l.r. 5/2010; egli potrà essere affiancato dal dirigente regionale competente in materia di commercio, secondo criteri e modalità definite con deliberazione della Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, da adottare entro quaranta giorni dalla data di entrata in vigore del presente comma come introdotto della legge regionale recante (Ulteriori misure di semplificazione e riduzione degli oneri amministrativi per la ripresa socio-economica del territorio lombardo). La deliberazione di cui al precedente periodo indica, altresì, le modalità per consentire l'espressione, da parte del rappresentante unico, della posizione univoca e vincolante regionale in conferenza di servizi, anche ai fini della valutazione delle istanze per l'autorizzazione all'apertura o alla modifica delle grandi strutture di vendita.'.
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia