Legge Regionale 26 ottobre 2020 , n. 21

Modifiche agli articoli 1 e 2 della l.r. 9/2020 in tema di misure di sostegno agli investimenti e allo sviluppo infrastrutturale e all'articolo 1 della l.r. 4/2020 in tema di differimento di termini in relazione alla l.r. 33/1991 istitutiva del FRISL

(BURL n. 44 suppl del 27 Ottobre 2020 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2020-10-26;21

Art. 1
(Modifiche agli articoli 1 e 2 della l.r. 9/2020)
1. All'articolo 1 della legge regionale 4 maggio 2020, n. 9 (Interventi per la ripresa economica) (1)sono apportate le seguenti modifiche:
a) al terzo periodo del comma 6, le parole 'entro il 31 ottobre 2020' sono sostituite dalle seguenti: 'entro il 30 novembre 2020';
b) il comma 6 bis è abrogato;
c) dopo il comma 8 è inserito il seguente:
'8 bis. Alle Comunità montane possono altresì essere assegnati contributi, a valere sul fondo 'Interventi per la ripresa economica' di cui al comma 10, per la realizzazione di propri progetti per opere pubbliche nelle materie di cui al comma 5, nonché nelle materie inerenti alle funzioni proprie, conferite o delegate. La Giunta regionale definisce i criteri e le modalità per l'attribuzione delle risorse di cui al presente comma.';
d) dopo il comma 10 sono inseriti i seguenti:
'10 bis. Per le opere, gli interventi e i programmi di intervento, da attuare mediante strumenti di programmazione negoziata di interesse regionale, finanziati con le risorse del fondo 'Interventi per la ripresa economica' di cui al comma 10 e per i quali siano individuati i soggetti pubblici beneficiari di tali risorse, non occorre effettuare la valutazione di cui all'articolo 3 della legge regionale 29 novembre 2019, n. 19 (Disciplina della programmazione negoziata di interesse regionale). L'interesse regionale a partecipare agli strumenti di programmazione negoziata di cui al presente comma, derivante dai finanziamenti disposti ai sensi del precedente periodo, non vincola, in ogni caso, la Regione ad avviare la fase di negoziazione propedeutica alla definizione dei relativi accordi.
10 ter. Il ricorso prioritario alla disciplina di cui all'articolo 3, comma 4, della l.r. 19/2019 non si applica alle opere, agli interventi e ai programmi di intervento finanziati dalla Regione ai sensi del comma 10 bis.';
e) dopo il comma 11 è inserito il seguente:
'11 bis. Le eventuali risorse aggiuntive confluite nel fondo di cui al comma 10 riservate agli enti locali sono attribuite, sentite UPL e ANCI Lombardia, privilegiando la rotazione degli enti beneficiari sulla base della programmazione e della legislazione di settore per la ottimale gestione delle risorse.';
f) al comma 18 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: 'In deroga al limite percentuale di cui al comma 2 dell'articolo 28 sexies della l.r. 34/1978, i contributi regionali erogati ai sensi del presente articolo possono ammontare sino al cento per cento del valore delle opere finanziate.'.
2. All'articolo 2 della l.r. 9/2020 sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: 'e agevolazioni alle imprese nell'accesso al credito' ;
b) al comma 1è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
'Nel contesto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, possono essere altresì concesse agevolazioni finanziarie al fine di sostenere le imprese nell'accesso al credito.' ;
c) all'alinea del comma 2, le parole 'di cui al comma 1' sono sostituite dalle seguenti: 'di cui al primo periodo del comma 1';
d) dopo il comma 2è inserito il seguente:
'2 bis. I beneficiari delle agevolazioni di cui al secondo periodo del comma 1 sono le imprese aventi unità produttive sul territorio regionale.' ;
e) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
'4 bis. Le risorse destinate al sostegno dell'accesso al credito sono disponibili nell'ambito della misura 'Credito adesso evolution' in gestione per il tramite di Finlombarda S.p.A.';
f) il comma 5 è sostituito dal seguente:
'5. Agli oneri derivanti dalla concessione delle agevolazioni finanziarie previste dalla presente legge, stimati per l'anno 2020 in euro 10.000.000,00, si provvede mediante incremento delle risorse stanziate alla missione 14 'Sviluppo economico e competitività', programma 01 'Industria, PMI e artigianato', rispettivamente per euro 8.000.000,00 al Titolo 2 'Spese in conto capitale' e per euro 2.000.000,00 al Titolo 1 'Spese correnti', con corrispondente complessiva diminuzione di euro 10.000.000,00 della missione 01 'Servizi istituzionali e generali, di gestione e di controllo', programma 03 'Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2020-2022.'.
NOTE:
1. Si rinvia alla l.r. 4 maggio 2020, n. 9, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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