Legge Regionale
27 novembre 2020
, n. 22
Seconda legge di revisione normativa ordinamentale 2020
(BURL n. 49, suppl. del 30 Novembre 2020 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2020-11-27 ;22
Art. 4
(Modifica all’articolo 18 della l.r. 19/2008)
1. Alla legge regionale 27 giugno 2008, n. 19 (Riordino delle Comunità montane della Lombardia, disciplina delle unioni di comuni lombarde e sostegno all'esercizio associato di funzioni e servizi comunali)(4)è apportata la seguente modifica:
a) dopo il comma 4 dell'articolo 18 è inserito il seguente:
'4 bis. Alla data di entrata in vigore della legge regionale 6 agosto 2019, n. 15 (Assestamento al bilancio 2019-2021 con modifiche di leggi regionali), il cui articolo 13 ha modificato il comma 4 del presente articolo, gli statuti delle unioni di comuni lombarde si intendono automaticamente adeguati riguardo alla facoltà di recesso unilaterale senza alcun effetto sanzionatorio di cui al terzo periodo dello stesso comma 4.'.
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia