Legge Regionale
27 novembre 2020
, n. 22
Seconda legge di revisione normativa ordinamentale 2020
(BURL n. 49, suppl. del 30 Novembre 2020 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2020-11-27 ;22
Art. 7
(Modifica all’articolo 44 della l.r. 31/2008)
1. Alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale)(6)è apportata la seguente modifica:
a) al comma 3 dell'articolo 44 le parole ', anche in caso di allargamento di mulattiere e sentieri comportante scavi e movimenti di terra fino a un massimo di 100 metri cubi e per una larghezza massima di 150 centimetri; in ogni caso nei 100 metri cubi sono compresi anche eventuali livellamenti del terreno' sono soppresse.
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia