Legge Regionale 27 novembre 2020 , n. 22

Seconda legge di revisione normativa ordinamentale 2020

(BURL n. 49, suppl. del 30 Novembre 2020 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2020-11-27 ;22

Art. 14
(Modifiche agli articoli 25 e 28 della l.r. 26/1993)
1. Alla legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria)(13) sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 14 dell'articolo 25 dopo le parole 'da quella in cui era stato in precedenza autorizzato' sono aggiunte le seguenti: ', senza che ne derivi una nuova autorizzazione.';
b) al comma 7 dell'articolo 28 dopo le parole 'Le domande di ammissione devono essere presentate tra l'1 e il 31 marzo' sono inserite le seguenti: 'in forma singola e non cumulativa' e dopo le parole 'avviene entro il 31 maggio, del quaranta per cento se avviene successivamente.', sono inserite le seguenti: 'Il diritto alla permanenza associativa si mantiene anche qualora la Regione o la provincia di Sondrio per il relativo territorio modifichi i confini o l'estensione degli ambiti territoriali o dei comprensori alpini.'.
NOTE:
13. Si rinvia alla l.r. 16 agosto 1993, n. 26, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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