Legge Regionale 14 dicembre 2020 , n. 23

Nuovo sistema di intervento sulle dipendenze patologiche

(BURL n. 51 suppl del 16 Dicembre 2020 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2020-12-14;23

Art. 3
(Comitato di indirizzo e coordinamento in area dipendenze)
1. La Regione, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, costituisce il Comitato di indirizzo e coordinamento in area dipendenze. Il Comitato, presieduto dal Presidente della Giunta regionale, è composto dall'Assessore competente, dal Presidente della commissione consiliare competente in materia di dipendenze, da ulteriori due rappresentanti del Consiglio regionale, di cui uno indicato dalla minoranza, e da due componenti nominati dal Presidente della Giunta regionale.(1)
2. La Regione, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, istituisce, all'interno del Comitato Tecnico per la Salute Mentale e le Dipendenze, un tavolo di coordinamento tecnico in area dipendenze, costituito da una rappresentanza delle ATS locali e degli enti accreditati per le dipendenze (pubblico e privato sociale accreditato). Il tavolo di lavoro ivi costituito collabora in sinergia con il Comitato di indirizzo e coordinamento in area dipendenze con l'obiettivo di fornire un'analisi annuale del fenomeno delle dipendenze e di elaborare proposte di aggiornamento del sistema delle dipendenze.
3. Il Comitato di cui al comma 1:
a) collabora alla realizzazione degli atti di Giunta in materia di dipendenze, necessari per la messa in atto di strategie di intervento;
b) fornisce indicazioni per la individuazione delle Regole Regionali di Sistema, per l'individuazione e la valutazione degli obiettivi dei direttori generali delle Agenzie e delle Aziende parte del Sistema Sociosanitario;
c) individua, annualmente, gli obiettivi comuni prioritari per le Reti Diffuse del Sistema Sociosanitario regionale;
d) promuove iniziative di sensibilizzazione, comunicazione e informazione sui rischi connessi all'uso di sostanze psicoattive a scopo non terapeutico, nonché sui comportamenti additivi e le patologie ad essi correlate, sull'organizzazione dei servizi e sulle azioni di prevenzione e cura;
e) valorizza l'offerta di prevenzione e cura, favorendone la conoscenza e l'accessibilità da parte dei cittadini;
f) convoca annualmente il tavolo di lavoro per l'esame della relazione annuale di cui all'articolo 10;
g) si avvale delle competenze e delle analisi fornite dal tavolo di coordinamento tecnico regionale in area dipendenze.
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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