Legge Regionale 14 dicembre 2020 , n. 23

Nuovo sistema di intervento sulle dipendenze patologiche

(BURL n. 51 suppl del 16 Dicembre 2020 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2020-12-14;23

Art. 4
(Rete Diffusa Dipendenze)
1. È costituita presso ogni Agenzia di tutela della salute (ATS) la Rete Diffusa Dipendenze (ReDiDi) al fine di promuovere e organizzare l'interazione dell'attività erogativa delle diverse componenti pubbliche e dei soggetti privati accreditati con l'obiettivo di ridurre le conseguenze sulla salute e i costi individuali e sociali derivanti dall'utilizzo non terapeutico di sostanze psicotropiche e dai comportamenti a rischio di dipendenza.
2. Partecipano alla ReDiDi:
a) le Aziende Socio-Sanitarie territoriali (ASST);
b) gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS);
c) l'Agenzia regionale emergenza urgenza (AREU);
d) le organizzazioni di settore, pubbliche e private accreditate, operanti nel territorio regionale;
e) le rappresentanze dei medici di medicina generale, dei pediatri di libera scelta e dei medici di continuità assistenziale;
f) i servizi sociali dei comuni;
g) gli Uffici scolastici territoriali.
3. Spetta alle ATS in collaborazione con i partecipanti alla ReDiDi, organizzare una conferenza annuale nella quale fare sintesi degli interventi di prevenzione, riduzione del danno, cura, riabilitazione e reinserimento, evidenziandone le criticità e gli oggetti di attenzione e di proposta da presentare tramite relazione annuale inviata al Comitato di indirizzo e di coordinamento e al Coordinamento tecnico regionale in area dipendenze.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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