Legge Regionale 14 dicembre 2020 , n. 23

Nuovo sistema di intervento sulle dipendenze patologiche

(BURL n. 51 suppl del 16 Dicembre 2020 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2020-12-14;23

Art. 7
(Centri residenziali e semiresidenziali)
1. La Regione, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, ai fini del superamento della frammentazione delle Unità di offerta residenziali e semiresidenziali, le converte in Centri di Cura e Riabilitazione per le Dipendenze (CRD), in forma residenziale, semiresidenziale o in entrambe le forme e ne aggiorna i criteri di accreditamento, al fine di attuare quanto previsto dall'articolo 5; fornisce inoltre la valutazione sul dimensionamento dell'offerta necessaria, contrattabile per singola Area, tenendo conto dei bisogni complessivi dei territori, valutati con il contributo delle ATS.
2. I CRD, all'interno della dotazione di posti letto accreditati possono offrire programmi specializzati, terapeutici, educativi e di doppia diagnosi; la tipologia di prestazioni fornibili nell'ambito di ciascuna Area, da ogni CRD, è definita contrattualmente da ogni ATS, sulla base di criteri di accreditamento e contrattualizzazione regionali e delle indicazioni sul dimensionamento dell'offerta necessaria, tenendo conto della adeguatezza della dotazione organica della struttura accreditata e della adeguatezza strutturale ed organizzativa, relativa ai programmi da realizzare.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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