Legge Regionale
14 dicembre 2020
, n. 23
Nuovo sistema di intervento sulle dipendenze patologiche
(BURL n. 51 suppl del 16 Dicembre 2020 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2020-12-14;23
Art. 18 bis
1. Il Consiglio regionale valuta l'attuazione della presente legge e i risultati progressivamente ottenuti nel prevenire e trattare le dipendenze patologiche e nel favorire il reinserimento delle persone affette da dipendenza patologica. A tal fine, la Giunta regionale presenta al Consiglio una relazione annuale che documenta e descrive:
c) le dimensioni, le caratteristiche e la distribuzione territoriale della domanda e dell'offerta di servizi di assistenza sanitaria e sociosanitaria;
2. Il Comitato paritetico di controllo e valutazione del Consiglio regionale e la competente Commissione consiliare segnalano all’Assessore regionale competente quesiti e priorità dell’informativa prevista al comma 1.
3. I soggetti pubblici e privati attuatori delle disposizioni contenute nella presente legge forniscono alla Regione dati e informazioni idonei a rispondere ai quesiti di cui al comma 1.
4. La Giunta regionale rende accessibili i dati e le informazioni elaborate per le attività valutative previste dalla presente legge. Il Consiglio regionale esamina la relazione secondo quanto previsto dal Regolamento generale e la rende pubblica unitamente agli eventuali documenti che ne concludono l’esame.
NOTE:
3. L'articolo è stato aggiunto dall'art. 3, comma 1, lett. i), numero 1 della l.r. 25 marzo 2021, n. 3.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia