Legge Regionale 28 dicembre 2020 , n. 25

Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2021

(BURL n. 53, suppl. del 30 Dicembre 2020 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2020-12-28;25

Art. 9
1. Alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico regionale in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale)(5) sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 2 ter dell'articolo 24 ter è aggiunto il seguente:
'2 quater. La Regione riconosce il valore storico, culturale, paesaggistico e zootecnico della transumanza e dei relativi percorsi e ne promuove la valorizzazione, attraverso la realizzazione di iniziative di divulgazione o anche il finanziamento di progetti volti al miglioramento della fruizione dei percorsi stessi.' ;
b) la rubrica dell'articolo 24 ter è così modificata: 'Conservazione, salvaguardia e valorizzazione delle malghe - valorizzazione della transumanza e dei relativi percorsi'.
NOTE:
5. Si rinvia alla l.r. 5 dicembre 2008, n. 31, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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