Legge Regionale 28 dicembre 2020 , n. 25

Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2021

(BURL n. 53, suppl. del 30 Dicembre 2020 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2020-12-28;25

Art. 12
(Modifiche agli articoli 6 e 9 della l.r. 28/2004)
1. Alla legge regionale 28 ottobre 2004, n. 28 (Politiche regionali per il coordinamento e l'amministrazione di tempi delle città)(8) sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 dell'articolo 6 sostituito dal seguente:
'1. La Regione, in attuazione degli indirizzi del documento di economia e finanza regionale (DEFR), concede ai comuni, singoli o associati, contributi per la realizzazione di progetti secondo le tipologie indicate al comma 4. Con deliberazione della Giunta regionale sono definite le modalità di concessione dei contributi di cui al primo periodo.' ;
b) i commi 2 e 5 dell'articolo 6 sono abrogati;
c) l'alinea del comma 3 dell'articolo 6 è sostituito dal seguente:
'3. Nel definire le modalità di concessione dei contributi è data priorità a:' ;
d) il comma 1 dell'articolo 9 è sostituito dal seguente:
'1. Per la concessione dei contributi previsti dall'articolo 6 si provvede fino a un massimo di euro 100.000,00 per ciascun anno del triennio 2021-2023 nell'ambito della disponibilità delle risorse stanziate con legge di approvazione del bilancio 2021-2023 alla missione 12 'Diritti sociali, politiche sociali e famiglia', programma 05 'Interventi per le famiglie' - Titolo 1 'Spese correnti' sul bilancio regionale 2021-2023. A partire dagli esercizi successivi al 2023 all'autorizzazione delle spese di cui al primo periodo si provvede con legge di approvazione di bilancio dei singoli esercizi finanziari.' ;
e) i commi 2, 4, 5 e 6 dell'articolo 9 sono abrogati;
f) il comma 3 dell'articolo 9 è sostituito dal seguente:
'3 Per le spese previste dall'articolo 7 si provvede con le risorse annualmente stanziate con legge di approvazione del bilancio alla missione 12 'Diritti sociali, politiche sociali e famiglia', programma 05 'Interventi per le famiglie' - Titolo 1 'Spese correnti'.' .
NOTE:
8. Si rinvia alla l.r. 28 ottobre 2004, n. 28, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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