Legge Regionale
28 dicembre 2020
, n. 25
Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2021
(BURL n. 53, suppl. del 30 Dicembre 2020 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2020-12-28;25
Art. 16
(Modifica all'articolo 11 della l.r. 26/2003)
1. Alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche)(12)è apportata la seguente modifica:
a) dopo il comma 2 dell'articolo 11 sono aggiunti i seguenti:
'2 bis. In deroga al limite percentuale di cui all'articolo 28 sexies, comma 2, della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) i finanziamenti regionali in capitale a fondo perduto, destinati a misure:
2 ter. In riferimento ai casi ai quali è applicabile la deroga di cui al comma 2 bis e fatto salvo quanto previsto per i contributi regionali di cui all'articolo 1 della legge regionale 4 maggio 2020, n. 9 (Interventi per la ripresa economica), con le deliberazioni della Giunta regionale che definiscono i criteri e le modalità di assegnazione dei finanziamenti di cui al comma 2 bis, nonché le relative categorie di beneficiari e tipologie di incentivi erogabili, sono altresì stabilite le corrispondenti quote percentuali dei finanziamenti disposti dalla Regione o che la Regione può disporre, nel rispetto dello stesso comma 2 bis, per ciascuno dei casi ivi previsti.
2 quater. Agli incentivi di cui al comma 2 bis, come specificati ai sensi del comma 2 ter, si applica quanto previsto all'articolo 11 bis della legge regionale 21 novembre 2011, n. 17 (Partecipazione della Regione Lombardia alla formazione e attuazione del diritto dell'Unione europea).' .
a) per la gestione di discariche ante-norma, cessate, abusive, in gestione operativa o post-operativa e con gestione post-operativa terminata, di cui all'articolo 17 ter, possono ammontare fino al 100 per cento del valore delle opere finanziate;
b) finalizzate alla rimozione di amianto o di prevenzione della produzione di rifiuti o di raccolta e recupero dei rifiuti, possono ammontare fino al 100 per cento del valore delle opere pubbliche e fino all'80 per cento del valore delle opere private finanziate.
2 ter. In riferimento ai casi ai quali è applicabile la deroga di cui al comma 2 bis e fatto salvo quanto previsto per i contributi regionali di cui all'articolo 1 della legge regionale 4 maggio 2020, n. 9 (Interventi per la ripresa economica), con le deliberazioni della Giunta regionale che definiscono i criteri e le modalità di assegnazione dei finanziamenti di cui al comma 2 bis, nonché le relative categorie di beneficiari e tipologie di incentivi erogabili, sono altresì stabilite le corrispondenti quote percentuali dei finanziamenti disposti dalla Regione o che la Regione può disporre, nel rispetto dello stesso comma 2 bis, per ciascuno dei casi ivi previsti.
2 quater. Agli incentivi di cui al comma 2 bis, come specificati ai sensi del comma 2 ter, si applica quanto previsto all'articolo 11 bis della legge regionale 21 novembre 2011, n. 17 (Partecipazione della Regione Lombardia alla formazione e attuazione del diritto dell'Unione europea).' .
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia