Legge Regionale 28 dicembre 2020 , n. 25

Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2021

(BURL n. 53, suppl. del 30 Dicembre 2020 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2020-12-28;25

Art. 17
1. Alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche) (12)è apportata la seguente modifica:
a) dopo il comma 1 bis dell'articolo 44 è aggiunto il seguente:
'1 ter. La Regione promuove l'attuazione del Programma di tutela e uso delle acque (PTUA), di cui all'articolo 45, anche mediante gli strumenti di programmazione negoziata d'interesse regionale di cui alla legge regionale 29 novembre 2019, n. 19 (Disciplina della programmazione negoziata di interesse regionale), ivi compresi i contratti di fiume e i contratti di lago di cui al comma 7 dello stesso articolo 45 e, più in generale, tutti gli strumenti di cui all'articolo 68 bis del d.lgs. 152/2006 purché vedano la partecipazione regionale. La Regione può, altresì, incentivare gli interventi di cui al comma 1, lettera g), del presente articolo, individuati secondo criteri e modalità da stabilire con deliberazione della Giunta regionale, al fine di favorire l'adozione di misure utili al raggiungimento degli obiettivi di qualità previsti dal PTUA. Gli interventi di cui al precedente periodo sono incentivabili, per le medesime finalità, anche ove previsti dai progetti strategici di sottobacino di cui all'articolo 55 bis della l.r. 12/2005. Le modalità e i tempi di attuazione degli interventi di cui al secondo e terzo periodo possono essere definiti, tenuto conto, in particolare, del relativo livello di complessità, anche nell'ambito di convenzioni con i soggetti beneficiari. Agli incentivi di cui al presente comma si applica quanto previsto all'articolo 11 bis della l.r. 17/2011.'.
2. Le risorse destinate agli incentivi di cui all'articolo 44, comma 1 ter, della l.r. 26/2003, come modificata dal comma 1 del presente articolo, sono disponibili in complessivi euro 20.000.000,00 per il triennio 2021-2023 alla missione 09 'Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente', programma 06 'Tutela e valorizzazione delle risorse idriche' - Titolo 2 'Spese in conto capitale' dello stato di previsione delle spese del bilancio regionale 2021-2023, e previste, rispettivamente, in euro 5.000.000,00 nel 2021, in euro 12.500.000,00 nel 2022 e in euro 2.500.000,00 nel 2023. Alla spesa per le annualità successive al 2023 si provvede con legge di autorizzazione del bilancio di singoli esercizi finanziari.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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