Legge Regionale 28 dicembre 2020 , n. 25

Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2021

(BURL n. 53, suppl. del 30 Dicembre 2020 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2020-12-28;25

Art. 19
1. Alla legge regionale 20 febbraio 1989, n. 6 (Norme sull'eliminazione delle barriere architettoniche e prescrizioni tecniche di attuazione)(14)è apportata la seguente modifica:
a) dopo il comma 5 dell'articolo 8 bis è aggiunto il seguente:
'5 bis. La Giunta regionale è autorizzata ad assegnare ai comuni contributi finalizzati alla predisposizione e adozione dei PEBA, o alla loro revisione, in conformità alle linee guida di cui al comma 5. I contributi sono assegnati sulla base di criteri che tengono conto della popolazione residente.' .
NOTE:
14. Si rinvia alla l.r. 20 febbraio 1989, n. 6, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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