Legge Regionale
28 dicembre 2020
, n. 26
Legge di stabilità 2021-2023
(BURL n. 53, suppl. del 30 Dicembre 2020 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2020-12-28;26
Art. 2
(Nuove disposizioni finanziarie e autorizzazioni di spesa)
1. A decorrere dall'esercizio finanziario 2021 è prevista la restituzione al Servizio sanitario regionale delle risorse del Fondo sanitario regionale, anticipate e utilizzate per l'assegnazione alle aziende sanitarie delle quote di indennizzi dovute ai sensi della legge 25 febbraio 1992, n. 210 (Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni) negli esercizi dal 2012 al 2016 e 2020; a tal fine è autorizzata alla missione 13 'Tutela della salute', programma 07 'Ulteriori spese in materia sanitaria' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio regionale 2021-2023 e successivi, la spesa complessiva fino al massimo di euro 127.500.000,00 rateizzabile fino ad un massimo di dieci anni.
2. A partire dal 2021 la Regione corrisponde altresì alle ATS a valere sulle proprie risorse stanziate alla missione 13 'Tutela della salute', programma 07 'Ulteriori spese in materia sanitaria' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio regionale 2021-2023, la quota per gli indennizzi di cui alla legge 210/1992, previsti in euro 21.500.000,00 per ciascun anno del triennio 2021-2023. Per gli esercizi successivi al 2023 si provvede con legge di bilancio dei singoli esercizi finanziari.
3. È autorizzata la spesa di euro 200.000,00 per ciascun anno del triennio 2021-2023 alla missione 13 'Tutela della salute', programma 07 'Ulteriori spese in materia sanitaria' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio regionale 2021-2023 per l'esonero dalla compartecipazione della spesa sanitaria per gli operatori delle Forze armate, delle Forze di polizia, della Protezione civile, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della Polizia locale previsto dall'articolo 27 quater 1 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità). La spesa è rideterminabile con legge di bilancio dei singoli esercizi finanziari ai sensi dell'articolo 38, comma 1, del d.lgs. 118/2011.
4. Al fine di supportare i pazienti colpiti dalla patologia COVID-19, e in considerazione delle difficoltà determinate da tale pandemia, per l'esercizio finanziario 2021 è autorizzata alla missione 13 'Tutela della salute', programma 07 'Ulteriori spese in materia sanitaria'- Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio regionale 2021-2023, la spesa di euro 4.400.000,00 destinata all'esenzione regionale temporanea per prestazioni da effettuarsi sul territorio regionale utili a monitorare nel tempo le sequele della malattia COVID-19.
5. A decorrere dal 2021 e sino al 2039, in applicazione di quanto disposto dall'articolo 41, comma 2 octies, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 (Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia) convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, che ha modificato l'articolo 111 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19) convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è prevista la restituzione allo Stato delle risorse assegnate alle regioni a statuto ordinario nel 2020 a ristoro delle minori entrate derivanti dalle attività di lotta all'evasione, pari a euro 950.751.551,00. A tal fine è istituito alla missione 01 'Servizi istituzionali, generali e di gestione', programma 03 'Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio regionale 2021-2023 apposito capitolo di spesa con una dotazione finanziaria di euro 9 milioni annui.
6. Il contributo di ARPA alle misure di contenimento della spesa relative agli enti dipendenti di cui alla Sezione I dell'allegato A1 della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 (Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 'Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione' - collegato 2007), previsto dall'articolo 2, comma 1, della legge regionale 30 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020 - 2022) in euro 4.000.000,00 per ciascun anno del triennio 2020-2022 è confermato anche per l'esercizio finanziario 2023.
7. Per conseguire maggiore efficienza del sistema del trasporto pubblico locale (TPL), nonché promuovere l'ammodernamento e il miglioramento anche tecnologico dei mezzi e delle infrastrutture di trasporto pubblico locale, anche in termini di riduzione delle emissioni inquinanti prodotte, è autorizzata la spesa di euro 24.000.000,00 per ciascuno degli esercizi dal 2025 al 2029, per il rinnovo dei mezzi da destinare ai servizi di TPL e per la realizzazione e l’ammodernamento delle relative infrastrutture. La Giunta regionale, con successivi provvedimenti, stabilisce criteri e modalità per l'erogazione delle risorse ai soggetti competenti.(1)
8. In ragione della situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 e in coerenza con le disposizioni di cui all'articolo 92, comma 4 ter, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19) convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, i contratti di servizio per il trasporto pubblico ferroviario di interesse regionale e locale stipulati tra Regione e Trenord s.r.l. e tra Regione e l'associazione temporanea di imprese costituita da Trenord s.r.l. e Azienda trasporti milanese S.p.A. sono prorogati, alle medesime condizioni contrattuali, fino al 31 dicembre 2021.
9. È autorizzato il finanziamento per interventi di manutenzione straordinaria della rete viaria provinciale, per una spesa di euro 16.700.000,00 annui dal 2024 al 2026, da destinarsi a Città metropolitana di Milano e province cui si provvede con le risorse stanziate alla missione 10 'Trasporti e diritto alla mobilità', programma 05 'Viabilità e infrastrutture stradali' - Titolo 2 'Spese in conto capitale' del bilancio regionale. La Giunta regionale, con successivo provvedimento, individua criteri e modalità di erogazione delle risorse.(2)
10. Per l'anno 2023 è confermato il contributo a favore di Fondazione Lombardia per l'Ambiente previsto al comma 1 dell'articolo 1 bis della legge regionale 9 dicembre 1989, n. 69 (Contributo della regione Lombardia alla 'Fondazione Lombardia per l'ambiente') quantificato in euro 400.000,00; a tal fine è autorizzata per l'esercizio finanziario 2023 la spesa di euro 400.000,00 alla missione 9 'Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente', programma 2 'Tutela, valorizzazione e recupero ambientale' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio regionale 2021-2023. Per le attività della Fondazione di cui al presente comma, la Giunta regionale applica, ove necessario, le disposizioni di cui all'articolo 11 bis della legge regionale 21 novembre 2011, n. 17 (Partecipazione della Regione Lombardia alla formazione e attuazione del diritto dell'Unione europea).
11. Alla missione 19 'Relazioni internazionali', programma 01 'Relazioni internazionali e cooperazione allo sviluppo' - Titolo 1 'Spese correnti' è autorizzata la spesa di euro 50.000,00 per ciascun anno del triennio 2021-2023 a copertura degli oneri per la creazione del Consorzio fra Regione - Università degli studi di Milano - Unimont - Comune di Edolo - Provincia di Brescia - Bim Valle Camonica, e la realizzazione delle attività per la promozione e lo sviluppo delle politiche a favore dei territori montani della Valle Camonica.
12. Nell’ambito dei fondi liberi dell’avanzo di amministrazione, accertato con il rendiconto del Consiglio regionale per l’anno 2019 e incassato da Regione, la somma di euro 186.000,00 è finalizzata in spesa a contributo della Protezione civile della Regione da assegnare ai comitati provinciali, mediante un capofila, attraverso una quota fissa costante e una quota proporzionata al numero delle organizzazioni di volontariato riferite a ciascuno dei dodici comitati provinciali. La proposta di ripartizione dell’assegnazione è formulata in condivisione con la Consulta regionale del volontariato. A tal fine la somma è allocata in spesa nell’esercizio finanziario 2021 alla missione 11 ‘Soccorso civile’, programma 01 ‘Sistema di Protezione civile’ - Titolo 1 ‘Spese correnti’ dello stato di previsione delle spese del bilancio regionale 2021-2023.(3)
13. É confermata per l'annualità 2021 l'autorizzazione di cui all'articolo 1, comma 13, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 35 (Legge di stabilità 2017-2019) relativa al rilascio di garanzie nella misura massima di euro 10.000.000,00 per l'emissione di una Collateralized debt obligation (CDO) nell'ambito dell'iniziativa 'Hydrobond', finalizzata a supportare investimenti nel servizio idrico integrato e gestita da Finlombarda S.p.A. Detta garanzia non costituisce indebitamento e trova adeguata copertura finanziaria con risorse proprie a valere sugli accantonamenti relativi agli stanziamenti per prestazioni fidejussorie concesse dalla Regione di cui alla missione 01 'Servizi istituzionali, generali e di gestione', programma 03 'Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio regionale 2021-2023.
15. Alle spese autorizzate dal presente articolo, incluse nella tabella A allegata alla presente legge, è assicurata per gli anni 2021-2023 la copertura finanziaria nell'ambito delle complessive operazioni di equilibrio del bilancio, calcolato ai sensi dell'articolo 40 del d.lgs. 118/2011, come riportato all'allegato 7 'Il prospetto dimostrativo dell'equilibrio di bilancio per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale' alla legge regionale recante 'Bilancio di previsione 2021-2023'.
16. Alle spese oltre il triennio autorizzate ai commi 1, 5, 7, 9 e 14 del presente articolo, riportate nell'allegato 12 'Elenco degli importi da iscrivere a bilancio in relazione alle spese pluriennali che travalicano il triennio' alla legge regionale recante 'Bilancio di previsione 2021-2023', la copertura finanziaria è assicurata con le risorse derivanti dalle entrate correnti di cui ai Titoli 1, 2 e 3 del bilancio regionale.
NOTE:
1. Il comma è stato modificato dall'art. 2, comma 3, lett. a) della l.r. 29 dicembre 2022, n. 34 e dall'art. 2, comma 3, lett. b) della l.r. 29 dicembre 2022, n. 34.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia