Legge Regionale 1 febbraio 2021 , n. 1

Disposizioni in materia di comunicazioni relative a minori con genitori separati

(BURL n. 5 suppl. del 02 Febbraio 2021 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2021-02-01;1

Art. 2
(Comunicazioni di competenza regionale)
1. Nei casi di cui all'articolo 1, su istanza di almeno uno dei genitori, le comunicazioni della Regione e degli enti del sistema regionale di cui all'allegato A1 della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 (Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 'Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione' - collegato 2007), relative ai minori, sono indirizzate a entrambi i genitori, nel rispetto e in coerenza con i provvedimenti emessi dall'Autorità Giudiziaria.
2. Ai fini di cui al comma 1, l'istanza del genitore è corredata dal provvedimento giurisdizionale riguardante i figli. Il genitore comunica altresì le eventuali modifiche dello stesso.
3. La Regione, ai fini di cui all'articolo 1, promuove l'attivazione di protocolli di intesa con le istituzioni scolastiche, nonché con gli enti locali, relativamente alle comunicazioni di competenza.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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