Legge Regionale
19 maggio 2021
, n. 7
Legge di semplificazione 2021
(BURL n. 20, suppl. del 21 Maggio 2021 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2021-05-18;6
Art. 1
(Modifiche alla l.r. 19/2019 e conseguente modifica dell’articolo 29 del r.r. 6/2020)
1. Alla legge regionale 29 novembre 2019, n. 19 (Disciplina della programmazione negoziata di interesse regionale)(1) sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 3 dell'articolo 3 è inserito il seguente:
'3 bis. I criteri a supporto della valutazione di cui al comma 1 si applicano anche per la valutazione sulla sussistenza dell'interesse regionale all'adesione a strumenti di programmazione negoziata disciplinati dalla normativa statale di settore.';
b) il comma 4 dell'articolo 4 è sostituito dal seguente:
'4. Contestualmente all'approvazione della deliberazione della Giunta regionale di promozione o adesione all'accordo o in qualsiasi momento, a seguito della stessa deliberazione, il Presidente della Regione può delegare l'assessore regionale competente per materia allo svolgimento delle attività e all'adozione dei relativi atti; la delega è esclusa per gli atti di approvazione degli accordi e per gli atti di adozione regionale degli accordi di cui all'articolo 34, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), che sono riservati al Presidente, in qualità di rappresentante legale della Regione. A seguito della deliberazione della Giunta regionale di promozione o adesione all'accordo, il Presidente della Regione può delegare, di volta in volta, un componente della Giunta regionale o un sottosegretario regionale a presiedere, in sua vece, gli organismi collegiali di cui ai commi 5 e 6.';
c) al comma 4 dell'articolo 5 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: 'o, per interventi e opere di valenza locale, mediante accordi locali semplificati ai sensi dell'articolo 8.';
d) al comma 6 dell'articolo 6 dopo le parole 'secondo le procedure previste ai sensi dell'articolo 7' sono aggiunte le seguenti: 'o, per interventi e opere di valenza locale, ai sensi dell'articolo 8.';
e) all'articolo 7 sono apportate le seguenti modifiche:
1) al primo periodo del comma 4 le parole 'approva i contenuti dell'AdP' sono sostituite dalle seguenti: 'approva i contenuti dell'ipotesi di AdP';
2) la lettera f) del comma 13 è sostituita dalle seguenti:
'f) comportano variante al PGT, anche in casi diversi da quelli di cui alle lettere da a) a c), al PTCP o anche al PTM;
f bis) comportano variante al piano territoriale regionale (PTR), nel rispetto delle disposizioni di tutela previste dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137); resta ferma la non modificabilità del PTR nella sua valenza di piano territoriale paesaggistico, salva la stipulazione di apposito accordo pianificatorio con il Ministero della cultura;';
f bis) comportano variante al piano territoriale regionale (PTR), nel rispetto delle disposizioni di tutela previste dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137); resta ferma la non modificabilità del PTR nella sua valenza di piano territoriale paesaggistico, salva la stipulazione di apposito accordo pianificatorio con il Ministero della cultura;';
f) all'articolo 8 sono apportate le seguenti modifiche:
1) al primo periodo del comma 3 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: 'e previa condivisione tecnica dei contenuti';
g) all'articolo 14 sono apportate le seguenti modifiche:
2) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
'4 bis. Le disposizioni della presente legge si applicano, altresì:
a) agli accordi approvati, ai sensi della l.r. 2/2003, alla data di entrata in vigore della legge regionale recante 'Legge di semplificazione 2021', in relazione alle fasi di attuazione e conclusione degli stessi, ivi compresa l'applicazione a tali accordi della procedura per l'approvazione di eventuali atti integrativi e delle previsioni di cui all'articolo 10, comma 7; sono fatte salve eventuali specifiche disposizioni contenute nei singoli accordi, ove non contrastanti con la disciplina attuativa di cui alla presente legge;
b) agli accordi promossi dalla Regione o con adesione regionale, ai sensi della l.r. 2/2003, prima della data di cui al comma 3 e non ancora approvati all'entrata in vigore della legge regionale recante 'Legge di semplificazione 2021', a decorrere dalla fase di definizione in essere, per ciascun accordo, alla data di entrata in vigore della stessa legge regionale, ivi incluse, a seguito dell'eventuale approvazione dell'accordo, le relative procedure e modalità di attuazione e conclusione.'.
2. A seguito delle modifiche apportate all'articolo 8, comma 3, della l.r. 19/2019, di cui al comma 1, lettera f), numeri 1) e 2) del presente articolo, al regolamento regionale 22 dicembre 2020, n. 6 (Attuazione dell'articolo 13, comma 1, della legge regionale 29 novembre 2019, n. 19 'Disciplina della programmazione negoziata di interesse regionale') sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 29 la parola 'promotrice' è sostituita dalla seguente: 'interessata';
b) la lettera b) del comma 2 dell'articolo 29 è sostituita dalla seguente:
'b) valutazione e verifica regionale della proposta di ALS ai sensi del comma 1 e condivisione dei contenuti dell'ipotesi di accordo con l'amministrazione locale interessata, ai fini della:
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia