Legge Regionale
19 maggio 2021
, n. 7
Legge di semplificazione 2021
(BURL n. 20, suppl. del 21 Maggio 2021 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2021-05-18;6
Art. 4
(Modifiche all’articolo 12 della l.r. 20/2020 e all’articolo 4 della l.r. 18/2010)
1. All'articolo 12 della legge regionale 30 settembre 2020, n. 20 (Ulteriori misure di semplificazione e riduzione degli oneri amministrativi per la ripresa socio-economica del territorio lombardo)(4) sono apportate le seguenti modifiche:
b) il comma 1è sostituito dal seguente:
'1. I termini di conclusione dei procedimenti regionali avviati ad istanza di parte, se superiori al termine di trenta giorni di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 241/1990, sono ridotti fino alla metà. Decorsi tali termini, il silenzio dell'amministrazione competente equivale a provvedimento di accoglimento della domanda, senza necessità di ulteriori istanze o diffide, fatta salva la disposizione dell'articolo 20, comma 4, della legge 241/1990. Ai fini delle presenti disposizioni, per procedimenti regionali si intendono i procedimenti con termini definiti da atti amministrativi che si concludono con un provvedimento adottato dalla Regione.';
c) il comma 2è sostituito dal seguente:
'2. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge regionale recante 'Legge di semplificazione 2021', sono individuati i procedimenti ai quali si applica la disposizione di cui al comma 1 e sono definite, per ciascuno di essi, la relativa riduzione dei termini e la decorrenza di tale riduzione.'.
2. Alla legge regionale 6 dicembre 2010, n. 18 (Disciplina del Difensore regionale)(5)è apportata la seguente modifica:
a) il comma 3 dell'articolo 4 è sostituito dal seguente:
'3. I poteri del Difensore sono prorogati sino all'entrata in carica del successore. In caso di decadenza, revoca, dimissioni, impedimento permanente e morte del Difensore in carica, nonché in ogni altro caso di cessazione dall'incarico diverso dalla scadenza naturale, nelle more delle procedure per l'elezione del nuovo Difensore regionale, le funzioni del Difensore regionale sono esercitate dal Garante per l'infanzia e l'adolescenza, di cui alla legge regionale 30 marzo 2009, n. 6 (Istituzione della figura e dell'Ufficio del Garante per l'infanzia e l'adolescenza); in tali casi, al Garante spetta, per il periodo considerato, il solo trattamento economico previsto dall'articolo 6.'.
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia