Legge Regionale 19 maggio 2021 , n. 7

Legge di semplificazione 2021

(BURL n. 20, suppl. del 21 Maggio 2021 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2021-05-18;6

Art. 5
(Modifiche agli articoli 32 e 35 della l.r. 27/2015)
1. Alla legge regionale 1 ottobre 2015, n. 27 (Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo)(6) sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 dell'articolo 32, le parole 'linee funiviarie di servizio pubblico' sono sostituite dalle seguenti: 'impianti di risalita' e la parola 'esse' è sostituita dalle seguenti: 'tali strade o impianti';
b) al comma 2 dell'articolo 32, le parole 'di servizio o impianti di trasporto pubblico, a esclusione delle sciovie' sono sostituite dalle seguenti: 'ordinario o impianti di risalita';
c) al comma 4 dell'articolo 32, la parola 'alta' è soppressa, il numero '2000' è sostituito dal seguente: '1200' e le parole 'di servizio, rifugi alpinistici o impianti di risalita' sono sostituite dalla seguente: 'ordinario';
d) al comma 1 dell'articolo 35, dopo la parola 'istanza' sono inserite le seguenti: 'dei proprietari non gestori o';
e) al comma 2 dell'articolo 35, le parole 'dai comuni, dalle associazioni di categoria o dai gestori dei rifugi stessi' sono sostituite dalle seguenti: 'dai soggetti di cui al comma 1'.
NOTE:
6. Si rinvia alla l.r. 1 ottobre 2015, n. 27, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
chiudi