Legge Regionale
19 maggio 2021
, n. 7
Legge di semplificazione 2021
(BURL n. 20, suppl. del 21 Maggio 2021 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2021-05-18;6
Art. 6
(Modifiche agli articoli 63 e 84 della l.r. 27/2015)
1. Alla legge regionale 1 ottobre 2015, n. 27 (Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo)(7) sono apportate le seguenti modifiche:
b) il comma 2 dell'articolo 63 è sostituito dal seguente:
'2. Sono iscritti nel registro di cui al comma 1 coloro che, a seguito di presentazione della relativa domanda alla provincia o alla Città metropolitana competente, sono riconosciuti in possesso, in via alternativa tra loro:
a) dei requisiti professionali stabiliti dalle disposizioni statali adottate ai sensi dell'articolo 20, comma 1, dell'allegato 1 del d.lgs. 79/2011;
b) delle condizioni previste all'articolo 29 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 (Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania).';
c) dopo il comma 2 dell'articolo 63 è inserito il seguente:
'2 bis. La Giunta regionale definisce le modalità per la presentazione delle domande, la loro istruttoria, nonché per la verifica del possesso dei requisiti e delle condizioni di cui al comma 2 per l'iscrizione al registro regionale di cui al comma 1 e per la cancellazione dal registro regionale.';
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia