Legge Regionale 19 maggio 2021 , n. 7

Legge di semplificazione 2021

(BURL n. 20, suppl. del 21 Maggio 2021 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2021-05-18;6

Art. 12
(Modifiche agli articoli 12 e 25 della l.r. 26/1993)
1. Alla legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria)(12) sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2 dell'articolo 12, le parole ', ha durata quinquennale e può essere aggiornato nel periodo di validità' sono sostituite dalle seguenti: 'e può essere aggiornato con periodicità almeno quinquennale';
b) al primo periodo del comma 5 dell'articolo 25, le parole 'per dieci anni' sono sostituite dalle seguenti: 'per dieci stagioni venatorie continuative successive al rilascio' e la parola 'importi' è sostituita dalle seguenti: 'comporta la';
c) all'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo 25, prima delle parole 'E' ammesso il subentro nella titolarità di persona diversa dall'erede' sono inserite le seguenti: 'Fatto salvo il possesso dei requisiti richiesti e secondo la disposizione di cui al secondo periodo,' e le parole 'e secondo le disposizioni precedenti' sono soppresse;
d) al comma 12 dell'articolo 25, le parole 'Le province, nella stagione venatoria 1993/94,' sono sostituite dalle seguenti: 'La Regione e la Provincia di Sondrio per il relativo territorio' e dopo la parola 'rilasciato' sono inserite le seguenti: 'dalle province';
e) al comma 13 dell'articolo 25, le parole da 'Le autorizzazioni di cui al comma 12' a 'per gli anni successivi;' sono soppresse e dopo le parole 'una possibile capienza' sono inserite le seguenti: 'rispetto a quanto disposto dal comma 12'.
NOTE:
12. Si rinvia alla l.r. 16 agosto 1993, n. 26, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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