Legge Regionale
19 maggio 2021
, n. 7
Legge di semplificazione 2021
(BURL n. 20, suppl. del 21 Maggio 2021 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2021-05-18;6
Art. 20
(Misure di semplificazione in tema di contributo di costruzione e di autorizzazione paesaggistica. Modifiche alla l.r. 12/2005)
1. Alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio)(21) sono apportate le seguenti modifiche:
c) al comma 6 dell'articolo 48 sono apportate le seguenti modifiche:
1) le parole 'anche comportanti demolizione e ricostruzione' sono sostituite dalle seguenti: ', nonché per quelli di demolizione e ricostruzione, anche con diversa sagoma, o anche per quelli di ampliamento mediante utilizzo di premialità dei diritti edificatori,';
2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: 'Nei casi in cui, per gli interventi di cui al precedente periodo, sia prevista, in luogo del contributo relativo al costo di costruzione, la corresponsione del contributo di cui all'articolo 19, comma 1, del d.p.r. 380/2001, il contributo stesso, limitatamente alla relativa componente riferita all'incidenza delle opere necessarie al trattamento e allo smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi, è dovuto in misura pari al 50 per cento del contributo stabilito per le nuove costruzioni.';
d) il comma 3 dell'articolo 52 è sostituito dal seguente:
'3. Qualora la destinazione d'uso sia modificata, senza opere edilizie, nei dieci anni successivi all'ultimazione dei lavori, è dovuto l'eventuale conguaglio degli oneri di urbanizzazione, corrispondente alla differenza tra gli oneri dovuti per la nuova destinazione e gli oneri riferiti alla precedente destinazione, entrambi determinati applicando le tariffe stabilite per la nuova costruzione e vigenti al momento della variazione.';
e) all'articolo 80 sono apportate le seguenti modifiche:
2) al comma 7, dopo le parole 'che comportino anche la trasformazione del bosco' sono aggiunte le seguenti: 'e che ricadono totalmente in area boscata';
3) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:
'7 bis. Fermo restando quanto previsto ai commi da 3 a 6, per gli interventi e le opere ricadenti in parte in area boscata e in parte in area non boscata comunque sottoposta ad altro vincolo paesaggistico, l'ente competente tra quelli di cui al presente articolo viene individuato in relazione all'ambito vincolato, boscato o meno, nel quale ricade la quota maggioritaria da realizzarsi, espressa in metri cubi per interventi edilizi o in metri per interventi stradali e infrastrutturali a rete. In tal caso, l'ente competente, così individuato, rilascia un unico provvedimento paesaggistico dando conto, distintamente, degli esiti della valutazione paesaggistica sia per la parte di intervento o opera ricadente in area boscata, concernente sia la trasformazione del bosco sia la realizzazione della parte di intervento o opera ricadente nel bosco, sia per la realizzazione della parte di intervento o opera ricadente in area vincolata posta fuori dal bosco. A tal fine l'ente competente, ove lo ritenga necessario, può richiedere un parere, non vincolante, all'ente al quale, secondo il presente articolo, spetterebbero in via ordinaria le funzioni amministrative per la quota minoritaria dell'intervento o dell'opera da realizzarsi. Detto parere, ove richiesto, deve essere reso, sentita la commissione per il paesaggio, entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta; decorso detto termine, l'ente competente può comunque procedere. La disciplina di cui al presente comma si applica ai procedimenti avviati dalla data di entrata in vigore della legge regionale recante 'Legge di semplificazione 2021'.'.
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia