Legge Regionale 23 luglio 2021 , n. 13

Disciplina delle attività di tatuaggio e piercing

(BURL n. 30 suppl. del 27 Luglio 2021 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2021-07-23;13

Art. 2
(Definizioni)
1. Ai fini della presente legge si definisce:
a) tatuaggio: la tecnica di colorazione permanente di parti del corpo, ottenuta con l'introduzione o penetrazione intradermica di pigmenti mediante aghi ovvero mediante tecnica di scarificazione, finalizzata a formare disegni o figure indelebili e permanenti;
b) piercing: la perforazione di una qualsiasi parte del corpo umano allo scopo di inserirvi oggetti decorativi di diversa forma o fattura.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
chiudi