Legge Regionale 23 luglio 2021 , n. 13

Disciplina delle attività di tatuaggio e piercing

(BURL n. 30 suppl. del 27 Luglio 2021 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2021-07-23;13

Art. 5
(Divieti)
1. È vietato l'esercizio delle attività di tatuaggio e piercing senza il possesso dei requisiti formativi di cui all'articolo 3.
2. Nello svolgimento dell'attività di piercing è vietato l'utilizzo di dispositivi meccanici per la foratura di parti anatomiche.
3. È vietato, da parte di chi esegue piercing, l'utilizzo di anestetici e di farmaci assoggettati a prescrizione medica.
4. I monili per il piercing utilizzati nel primo impianto e i pigmenti per l'attività di tatuaggio devono soddisfare le normative europee vigenti.
5. È vietato l'esercizio dell'attività di tatuaggio e piercing in forma itinerante o di posteggio, a eccezione di quanto previsto dall'articolo 9.
6. È vietato praticare l'eliminazione dei tatuaggi in strutture non sanitarie.
7. È vietato eseguire tatuaggi e piercing in sedi anatomiche nelle quali sono possibili conseguenze invalidanti permanenti ai sensi dell'articolo 5 del codice civile o in parti dove la cicatrizzazione è particolarmente difficoltosa.
8. È vietato praticare tatuaggi e piercing in parti del corpo interessate da lesioni a eccezione dei casi in cui l'interessato produca un certificato medico di avvenuta guarigione.
9. È vietato praticare tatuaggi e piercing sugli animali, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di identificazione degli stessi.
10. Fermo restando il divieto di fumo stabilito dalla normativa in vigore, è vietato consumare alimenti o detenere animali da compagnia all'interno dei locali nei quali sono svolte le attività di cui alla presente legge.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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