Legge Regionale
23 luglio 2021
, n. 13
Disciplina delle attività di tatuaggio e piercing
(BURL n. 30 suppl. del 27 Luglio 2021 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2021-07-23;13
Art. 5
(Divieti)
1. È vietato l'esercizio delle attività di tatuaggio e piercing senza il possesso dei requisiti formativi di cui all'articolo 3.
2. Nello svolgimento dell'attività di piercing è vietato l'utilizzo di dispositivi meccanici per la foratura di parti anatomiche.
3. È vietato, da parte di chi esegue piercing, l'utilizzo di anestetici e di farmaci assoggettati a prescrizione medica.
4. I monili per il piercing utilizzati nel primo impianto e i pigmenti per l'attività di tatuaggio devono soddisfare le normative europee vigenti.
5. È vietato l'esercizio dell'attività di tatuaggio e piercing in forma itinerante o di posteggio, a eccezione di quanto previsto dall'articolo 9.
7. È vietato eseguire tatuaggi e piercing in sedi anatomiche nelle quali sono possibili conseguenze invalidanti permanenti ai sensi dell'articolo 5 del codice civile o in parti dove la cicatrizzazione è particolarmente difficoltosa.
8. È vietato praticare tatuaggi e piercing in parti del corpo interessate da lesioni a eccezione dei casi in cui l'interessato produca un certificato medico di avvenuta guarigione.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia