Legge Regionale 23 luglio 2021 , n. 13

Disciplina delle attività di tatuaggio e piercing

(BURL n. 30 suppl. del 27 Luglio 2021 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2021-07-23;13

Art. 9
(Fiere e altre manifestazioni pubbliche)
1. L'esercizio delle attività di tatuaggio e piercing al di fuori del normale ambiente lavorativo, e comunque in occasione di fiere o altri eventi pubblici, è soggetto a presentazione della SCIA ed è svolto nel rispetto delle disposizioni previste dalla presente legge. Fermi restando i requisiti igienico-sanitari e amministrativi previsti dalla presente legge, i soggetti la cui sede stabile di attività si trova fuori dal territorio regionale e che partecipano alle fiere o agli eventi di cui al primo periodo devono certificare il possesso dei requisiti formativi di cui all'articolo 3, commi 2 e 3.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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