Legge Regionale 23 luglio 2021 , n. 13

Disciplina delle attività di tatuaggio e piercing

(BURL n. 30 suppl. del 27 Luglio 2021 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2021-07-23;13

Art. 11
(Informazioni al pubblico)
1. È fatto obbligo a ogni operatore che svolge le attività di cui all'articolo 1 di affiggere in modo visibile al pubblico le informazioni inerenti al rispetto dei requisiti di formazione professionale e dei materiali e dei prodotti utilizzati, nonché l'informativa circa i rischi legati all'esecuzione di tatuaggi e piercing.
2. È fatto obbligo agli operatori che svolgono le attività di cui all'articolo 1 di far sottoscrivere ai soggetti che si sottopongono ai trattamenti previsti dalla presente legge ovvero, in caso di soggetti minori, a coloro che su di essi esercitano la responsabilità genitoriale o altra forma di tutela prevista dall'ordinamento civile, il consenso informato sui rischi legati all'esecuzione di tatuaggi e piercing e le precauzioni da tenere dopo la loro esecuzione.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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