Legge Regionale
6 agosto 2021
, n. 15
Assestamento al bilancio 2021 - 2023 con modifiche di leggi regionali
(BURL n. 32, suppl. del 10 Agosto 2021 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2021-08-06;15
Art. 26
(Variazioni di entrate e di spese)
1. Nello stato di previsione delle entrate per l'esercizio finanziario 2021 a seguito delle disposizioni della presente legge sono introdotte le variazioni di cui alla Tabella 1 (Allegato 2).
2. Per effetto delle variazioni apportate, l'ammontare dello stato di previsione delle entrate risulta per il 2021 aumentato quanto alla previsione di competenza di euro 348.111.961,50 e quanto alla previsione di cassa di euro 1.456.230.267,26; per il 2022 e 2023 risulta rispettivamente aumentato di euro 422.723.190,62 e di euro 405.695.786,47 per la sola competenza.
3. Nello stato di previsione delle spese per l'esercizio finanziario 2021 a seguito delle disposizioni della presente legge sono introdotte le variazioni di cui alla Tabella 2 (Allegato 3).
4. Per effetto delle variazioni apportate, l'ammontare dello stato di previsione delle spese risulta per il 2021 aumentato rispettivamente di euro 348.111.961,50 quanto alla previsione di competenza e diminuito di euro 4.429.127.302,79 quanto alla previsione di cassa; per il 2022 e il 2023 risulta rispettivamente aumentato di euro 422.723.190,62 e di euro 405.695.786,47 per la sola competenza.
5. Sono autorizzate per il triennio 2021-2023 le riduzioni, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di spese già autorizzate da precedenti disposizioni legislative, secondo gli importi e nell'ambito delle missioni e dei programmi di cui alla Tabella 2 b).
6. Al fine di adeguare il fabbisogno finanziario delle spese continuative o ricorrenti determinate annualmente in bilancio ai sensi dell'articolo 38, comma 1, del d.lgs. 118/2011, sono autorizzate le variazioni al bilancio per il triennio 2021-2023 come da allegata Tabella 2 c).
7. Per il rifinanziamento di leggi regionali sono autorizzate le spese e le conseguenti variazioni al bilancio per il triennio 2021-2023 di cui alla allegata Tabella 2 d).
8. Sono approvati i seguenti prospetti recanti il riepilogo delle variazioni di cui rispettivamente alla Tabella 1 (Allegato 2) e alla Tabella 2 (Allegato 3):
9. Il ricorso all'indebitamento per il finanziamento degli investimenti, autorizzato al comma 5 dell'articolo 1 della legge regionale 29 dicembre 2020, n. 27 (Bilancio di previsione 2021 - 2023), è diminuito di euro 190.802.664,01 nel 2021 e aumentato rispettivamente di euro 309.819.628,73 nel 2022 ed euro 381.766.532,04 nel 2023.(25)
10. L'ammortamento dell'indebitamento di cui al comma 5 dell'articolo 1 della l.r. 27/2020, come modificato dal comma 9 del presente articolo, potrà decorrere dal 1° gennaio del secondo anno successivo all'anno di autorizzazione dell'indebitamento; sono di conseguenza aggiornati i relativi oneri annui che trovano capienza negli stanziamenti della missione 50 'Debito pubblico', programma 01 'Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari' - Titolo l 'Spese correnti' per quanto riguarda la quota interessi e al programma 02 'Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari' - Titolo 4 'Rimborso prestiti' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2021-2023 e successivi. A tali oneri è data copertura nell'ambito delle complessive operazioni di equilibrio della manovra di assestamento al bilancio.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia