Legge Regionale
8 novembre 2021
, n. 20
Disciplina della coltivazione sostenibile di sostanze minerali di cava e per la promozione del risparmio di materia prima e dell'utilizzo di materiali riciclati
(BURL n. 45, suppl. del 12 Novembre 2021 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2021-1 1-08;20
Art. 12
(Autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva e dei relativi impianti e pertinenze)
1. L'esercizio dell'attività estrattiva è soggetto ad autorizzazione, fatti salvi i casi di concessione di cui alla presente legge, sulla base di una domanda presentata alle province o alla Città metropolitana di Milano, in conformità alle previsioni del PAE, dall'operatore avente la disponibilità giuridica dell'area estrattiva e le necessarie capacità tecniche ed economiche ai fini della coltivazione del giacimento, secondo le procedure di cui al presente articolo.
2. Per ciascuna delle aree idonee di cui all'articolo 3, comma 1, lettera m), le province o la Città metropolitana di Milano territorialmente interessate pubblicano nel BURL e sui propri siti istituzionali la prima domanda di autorizzazione pervenuta.
3. Decorsi sessanta giorni dalla pubblicazione di cui al comma 2, le province o la Città metropolitana di Milano, in caso di domande insistenti sulla stessa area idonea e riferite complessivamente a volumi estrattivi superiori a quelli massimi previsti dal PAE per ciascuna area, procedono secondo quanto previsto ai commi 4 e seguenti; in caso di domande insistenti sulla stessa area idonea e riferite a volumi estrattivi non superiori a quelli massimi previsti dal PAE per ciascuna area, le province o la Città metropolitana di Milano procedono ai sensi dei commi 6 e seguenti.
4. In caso di domande complessivamente riferite a volumi superiori a quelli massimi previsti dal PAE ai sensi del comma 3, la provincia o la Città metropolitana di Milano, ai fini dell'istruttoria, esamina prioritariamente le istanze per le quali sia stata condivisa una proposta di accordo tra l'operatore e il comune o i comuni territorialmente interessati, secondo lo schema di cui all'articolo 6, comma 1, lettera d). L'accordo ha ad oggetto esclusivamente le misure di recupero ambientale, di compensazione e di mitigazione, nonché eventuali contenuti progettuali, di interesse per il comune o i comuni territorialmente interessati, secondo quanto specificato dalla Giunta regionale, in relazione agli impatti ambientali, ai sensi del comma 19, lettera d); in assenza della proposta di accordo, o nel caso in cui più di un operatore abbia condiviso tale proposta con il comune o i comuni interessati, sono esaminate prioritariamente le istanze relative a progetti collocati in adiacenza ad aree già oggetto di coltivazione e, in subordine, quelle che presentano il maggiore valore economico complessivo del progetto di recupero ambientale, delle compensazioni e delle mitigazioni di cui al comma 10, lettera f), rapportato al volume complessivo di coltivazione di sostanza minerale di cava; tale valore economico è aumentato, fino a un massimo del 20 per cento, di un importo pari a quello degli investimenti effettuati su macchinari e mezzi funzionali all'attività estrattiva oggetto di autorizzazione, nei cinque anni precedenti alla data di presentazione dell'istanza di autorizzazione, per l'efficientamento energetico e del processo produttivo, la salvaguardia dell'ambiente, la promozione della salute e della sicurezza sul lavoro.
5. Le province e la Città metropolitana di Milano istruiscono le richieste pervenute e, in caso di mancato accoglimento di una o più delle istanze esaminate prioritariamente ai sensi del comma 4, istruiscono le restanti richieste in base ai criteri di cui allo stesso comma 4. Qualora, a seguito del rilascio dell'autorizzazione relativa alla o alle istanze esaminate prioritariamente, sia disponibile un volume residuo, previsto dal PAE per la relativa area idonea, di consistenza inferiore rispetto a quello oggetto dell'istanza da esaminare successivamente, in base ai criteri di cui al comma 4, l'istante interessato può adeguare il progetto, limitandolo a un volume estrattivo per un quantitativo massimo non superiore a quello residuo. Qualora, a seguito del rilascio delle autorizzazioni relative all'istruttoria di tutte le istanze presentate entro il termine di cui al comma 3, risultino ancora disponibili volumi previsti dal PAE per la relativa area idonea, per la presentazione e l'istruttoria delle eventuali nuove istanze si applicano le procedure di cui ai commi 2 e 3.
6. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 27 bis del d.lgs. 152/2006 per i procedimenti di valutazione di impatto ambientale di competenza non statale, le province e la Città metropolitana di Milano rilasciano l'autorizzazione di cui al comma 1 entro novanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 3, all'esito di un procedimento unico cui partecipano tutte le amministrazioni competenti al rilascio di atti di assenso, comunque denominati, e i soggetti interessati, nel rispetto dei principi di semplificazione e di celerità dell'azione amministrativa di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).
7. In caso di mancata assunzione nei termini del provvedimento conclusivo del procedimento da parte delle province o della Città metropolitana di Milano, il soggetto proponente, fatto salvo quanto previsto all'articolo 2, commi 9 bis e seguenti, della legge 241/1990, può richiedere alla Regione l'esercizio dei poteri sostitutivi; la Regione interviene in via sostitutiva, previa diffida ad adempiere alla Città metropolitana di Milano o alla provincia interessata, ai sensi dell'articolo 24 della legge regionale 1 febbraio 2012, n. 1 (Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria).
8. L'autorizzazione ha carattere personale. In caso di trasferimento del diritto alla coltivazione della cava, l'avente causa chiede alla Città metropolitana di Milano o alla provincia territorialmente interessata di subentrare nella titolarità dell'autorizzazione, assumendo i relativi obblighi, ivi compresi quelli derivanti dalla convenzione di cui all'articolo 16. La provincia o la Città metropolitana di Milano provvede sull'istanza di subentro, entro i successivi sessanta giorni, previa verifica delle capacità tecniche ed economiche del subentrante.
9. Nel caso in cui, entro tre mesi dalla data dell'atto di trasferimento di cui al comma 8, l'avente causa non abbia richiesto il subentro nella titolarità dell'autorizzazione, con assunzione dei relativi obblighi, l'autorizzazione decade di diritto.
10. La domanda di autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva deve essere corredata dai seguenti documenti:
a) gli atti idonei a comprovare la disponibilità giuridica delle aree interessate dal progetto di coltivazione e recupero;
c) la descrizione dello stato di fatto dell'area estrattiva, inclusa la consistenza del giacimento coltivabile;
11. Il provvedimento di autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva prevede:
b) l'individuazione dell'area estrattiva e di sfruttamento del giacimento, che può comprendere l'area per impianti di lavorazione e trasformazione, l'area per strutture di servizio, l'area di stoccaggio, l'area di riassetto ambientale e l'area di rispetto necessaria a garantire un corretto rapporto tra l'area di intervento e il territorio adiacente;
c) l'estensione e la profondità massima degli scavi previsti, riferite a specifici punti fissi di misurazione e ogni altra prescrizione e modalità da osservarsi nell'attività estrattiva con riferimento al progetto di coltivazione presentato dal richiedente;
d) gli obblighi assunti dal titolare dell'autorizzazione, anche con riferimento alla convenzione di cui all'articolo 16;
e) la quantificazione della quota parte della tariffa, non superiore a un terzo di quella spettante ai comuni ai sensi dell'articolo 18, comma 3, da destinare, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, lettera d), ai comuni interessati dagli impatti evidenziati nella procedura di VIA o di verifica di assoggettabilità a VIA del progetto;
j) la durata dell'esercizio dell'attività estrattiva e il termine per la realizzazione delle opere di recupero ambientale, tenuto conto di quanto previsto al comma 12.
12. Le autorizzazioni di cui al comma 1 hanno validità massima pari a vent'anni per i settori merceologici delle pietre ornamentali e dei materiali per l'industria e a dieci anni per gli altri settori e possono essere prorogate, per una durata complessiva massima pari a cinque anni, ferma restando l'ulteriore prorogabilità di cui all'articolo 15, comma 1, lettera a), solo nel caso in cui, per motivi non imputabili alla responsabilità dell'operatore, alla data della relativa scadenza non siano state estratte le quantità di sostanze di cava autorizzate o non sia concluso il recupero ambientale. La domanda di proroga, debitamente motivata in relazione al verificarsi di uno o entrambi i casi di cui al precedente periodo, deve essere presentata almeno sei mesi prima della scadenza dell'autorizzazione e l'attività, in attesa dell'atto di proroga, può proseguire limitatamente alle quantità e nei limiti areali già autorizzati. Qualora l'istanza di proroga pervenga oltre il termine di cui al periodo precedente ed entro la scadenza dell'autorizzazione, l'attività estrattiva è sospesa a far data dalla scadenza del termine fissato con l'autorizzazione fino a nuova determinazione dell'amministrazione competente. La proroga decorre, in ogni caso, dalla data di scadenza dell'autorizzazione.
13. La provincia o la Città metropolitana di Milano provvede sull'istanza di proroga di cui al comma 12, entro i successivi sessanta giorni.
14. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 14, comma 4, della legge 241/1990, l'autorizzazione di cui al comma 1 costituisce presupposto per il titolo abilitativo all'intervento edilizio, ove non acquisito nell'ambito del procedimento unico di cui al comma 6, riferito alle pertinenze della cava, quali impianti di lavorazione, selezione, trasformazione, valorizzazione e stoccaggio dei materiali, anche provenienti da altre cave, o anche dalla gestione di materiali inerti provenienti dal riutilizzo, dal riciclaggio e dal recupero di rifiuti o da altre fonti alternative, strutture e manufatti per uffici, servizi per il ricovero degli automezzi e quanto altro di supporto alle attività dell'impresa.
15. L'autorizzazione rilasciata acquista efficacia a seguito della relativa notifica all'interessato, effettuata dalla provincia o dalla Città metropolitana di Milano, e previo inserimento, nel catasto regionale delle cave di cui all'articolo 23, comma 3, dei dati relativi all'autorizzazione rilasciata. L'autorizzazione è, altresì, trasmessa ai comuni interessati.
16. Le autorizzazioni necessarie, ai sensi della normativa vigente, per la realizzazione e la gestione degli impianti di cui al comma 14 devono essere:
a) compatibili con le previsioni del PAE, anche al fine di consentire il recupero finale dell'area nei tempi e nei modi previsti dall'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva;
b) coordinate con i contenuti dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva e con la relativa durata; qualora gli impianti siano incompatibili con la modalità di recupero dell'area prevista dal PAE, la relativa autorizzazione non può comunque superare la durata prevista per l'esercizio dell'attività estrattiva.
17. Alle attività estrattive di cui all'articolo 20, comma 6, lettere da a) a e), non si applicano le disposizioni dei commi da 2 a 5 del presente articolo e la relativa autorizzazione è rilasciata dalle province o dalla Città metropolitana di Milano entro novanta giorni dalla presentazione dell'istanza, mediante il procedimento previsto ai commi 6 e seguenti del presente articolo, in quanto applicabili.
18. La determinazione sulla domanda di variante in corso d'opera al progetto di coltivazione e recupero è rilasciata entro sessanta giorni dalla presentazione.
19. La Giunta regionale specifica:
a) le modalità di rilascio delle autorizzazioni di cui ai commi 1, 17 e 18, delle eventuali proroghe e dei subentri relativi alle autorizzazioni;
c) le modalità di presentazione e gli eventuali ulteriori contenuti della domanda di autorizzazione;
d) i contenuti:
e) i contenuti del piano di monitoraggio ambientale dell'attività estrattiva di cava, redatto ai sensi del d.lgs. 152/2006 e dell'articolo 8 della legge regionale 2 febbraio 2010, n. 5 (Norme in materia di impatto ambientale);
f) gli oneri istruttori, a carico del richiedente, delle domande di cui al presente articolo, quantificati sulla base di una stima dei costi sostenuti per l'attività istruttoria e, ove ricorrano concessioni ai sensi degli articoli 14 e 20, in ragione della relativa complessità;
g) la disciplina per la quantificazione della quota parte della tariffa di cui al comma 11, lettera e), e le relative modalità di riparto, che tengano conto dell'entità degli impatti ambientali dell'attività estrattiva;
h) i criteri di valutazione delle capacità tecniche ed economiche dell'operatore ai fini della coltivazione del giacimento;
i) gli indirizzi e i criteri per l'attuazione dell'articolo 19, comma 7, nel rispetto e nei limiti della normativa di riferimento.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia