Legge Regionale 8 novembre 2021 , n. 20

Disciplina della coltivazione sostenibile di sostanze minerali di cava e per la promozione del risparmio di materia prima e dell'utilizzo di materiali riciclati

(BURL n. 45, suppl. del 12 Novembre 2021 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2021-1 1-08;20

Art. 25
(Sanzioni)
1. In caso di ricerca o di coltivazione di sostanze minerali di cava effettuate senza alcuna autorizzazione o concessione è irrogata una sanzione amministrativa di entità variabile tra trenta e sessanta volte l’importo di cui all’articolo 18, comma 2, determinata in proporzione al volume di materiale estratto e comunque per un importo non inferiore a euro 20.000,00.(10)
1 bis. In caso di coltivazione di sostanze minerali di cava, da parte di titolari di autorizzazione o concessione all’escavazione, in una porzione di area diversa e non confinante rispetto all’area estrattiva oggetto di autorizzazione o concessione è irrogata una sanzione amministrativa di entità variabile tra trenta e sessanta volte l’importo di cui all’articolo 18, comma 2, determinata in proporzione al volume di materiale estratto e comunque per un importo non inferiore a euro 20.000,00.(11)
1 ter. In caso di coltivazione effettuata in difformità rispetto alle geometrie e alle delimitazioni del prisma di scavo autorizzato o concesso per un volume superiore allo 0,5 per cento di quello autorizzato o concesso, è irrogata una sanzione amministrativa di entità variabile tra trenta e sessanta volte l’importo di cui all’articolo 18, comma 2, determinata in proporzione al volume di materiale estratto in difformità rispetto a quanto autorizzato o concesso e comunque per un importo non inferiore a euro 20.000,00.(11)
2. In caso di coltivazione effettuata in difformità rispetto alle geometrie e alle delimitazioni del prisma di scavo autorizzato o concesso per un volume pari o inferiore allo 0,5 per cento del volume autorizzato o concesso, è irrogata una sanzione amministrativa di entità variabile tra quindici e trenta volte l’importo di cui all’articolo 18, comma 2, determinata in proporzione al volume di materiale estratto in difformità rispetto a quanto autorizzato o concesso e comunque per un importo non inferiore a euro 10.000,00. La Giunta regionale, con il provvedimento di cui al comma 9, stabilisce le tolleranze sulle misure ai fini dell’accertamento dell’estrazione in difformità.(12)
3. In caso di inosservanza di obblighi imposti dal provvedimento di autorizzazione o concessione, diversi da quelli sanzionabili ai sensi dei commi 1 bis, 1 ter e 2, si applica una sanzione amministrativa non inferiore a euro 5.000,00 e non superiore a euro 50.000,00 determinata in relazione alla rilevanza del danno o del pregiudizio ambientale arrecato e alle spese necessarie all'eventuale ripristino delle aree, fatto salvo quanto previsto all'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale). In caso di utilizzo di materiali difformi da quanto stabilito nell'autorizzazione o concessione per il recupero ambientale, la sanzione amministrativa di cui al precedente periodo è determinata anche in proporzione al volume di materiale utilizzato in difformità rispetto a quanto autorizzato o concesso e comunque per un importo non inferiore a euro 10.000,00.(13)
3 bis. In caso di attività e interventi di cui all’articolo 20, comma 6, lettere b), c) ed e), posti in essere:(14)
a) in assenza della necessaria autorizzazione, è irrogata la sanzione amministrativa di cui al comma 1 del presente articolo;
b) in difformità da quanto autorizzato, si applicano le sanzioni di cui ai commi 1 bis, 1 ter e 2 del presente articolo.
4. In caso di mancata o parziale comunicazione dei dati o delle informazioni di cui all'articolo 22, commi 1 e 2, la Città metropolitana di Milano o le province territorialmente interessate applicano una sanzione amministrativa non inferiore a euro 1.000,00 e non superiore a euro 10.000,00 determinata ai sensi dell'articolo 11 della legge 689/1981.
5. Restano comunque ferme le ulteriori sanzioni previste dalle leggi statali, nonché, ove ne ricorrano le condizioni, l'applicazione dei provvedimenti di cui all'articolo 13.
6. In caso di inosservanza di obblighi previsti dalla procedura di VIA o di verifica di assoggettabilità alla VIA si applicano le disposizioni sanzionatorie in materia di valutazione di impatto ambientale in base alla normativa vigente, se le sanzioni ivi previste risultano di importo superiore a quelle applicabili ai sensi del comma 3.
6 bis. In caso di mancato pagamento delle tariffe di cui all’articolo 18 per l’estrazione di materiali litoidi di risulta destinati alla commercializzazione o utilizzati in sostituzione di materiale di cava esternamente al cantiere o al fondo, di cui all’articolo 2, comma 3, lettera a), per quantitativi superiori a quelli indicati dallo stesso articolo 2, comma 3, lettera a), si applica la sanzione prevista dal primo periodo del comma 3 del presente articolo.(15)
7. Per quanto non previsto ai commi precedenti, si applicano le disposizioni relative all'esercizio delle funzioni amministrative sanzionatorie di cui alla l.r. 1/2012.
8. Per la riscossione delle somme dovute a titolo di sanzioni pecuniarie, ovvero per il rimborso delle spese per l'esecuzione delle opere d'ufficio da realizzare ai sensi dell'articolo 19, comma 5, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 (Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato).
9. La Giunta regionale stabilisce le modalità per la determinazione delle sanzioni amministrative di cui ai commi 2, 3 e 4, nel rispetto dei criteri ivi previsti.
9 bis. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 3 bis, lettera b), laddove rinvia al comma 2, 4 e 6 bis, sono applicabili dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione della deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 9.(16)
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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