Legge Regionale
8 novembre 2021
, n. 21
Agricoltura urbana, periurbana e metropolitana
(BURL n. 45 suppl. del 12 Novembre 2021 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2021-11-08;21
Art. 2
(Definizioni)
1. Con riferimento alle finalità della presente legge, si definiscono:
a) vertical farming o agricoltura verticale: sistema di coltivazione agricola in camere di crescita chiuse a controllo ambientale totale, in assenza di terreno ovvero fuori suolo o anche in assenza di luce naturale, sviluppate su moduli verticali sovrapposti, sfruttando la combinazione di tecniche quali l'acquaponica, l'idroponica o l'aeroponica;
b) vertical farm o fattoria verticale: strutture nelle quali si realizzano sistemi di coltivazione di cui alla lettera a);
c) coperture o tetti verdi: coperture vegetali realizzate sui tetti o sulle pareti degli edifici costituite da specie erbacee, arboree o arbustive e destinate a scopi alimentari o anche ornamentali, nonché finalizzate al miglioramento dell'isolamento termico, al risparmio energetico e al potenziamento della sostenibilità ambientale;
d) infrastrutture verdi multifunzionali: interventi di forestazione urbana di cui all'articolo 55 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale) o per la realizzazione di sistemi verdi misti di cui all'articolo 8 bis della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio), finalizzati all'implementazione di un ecosistema urbano sostenibile mediante l'interconnessione tra verde e costruito e il potenziamento delle connessioni ecologiche locali;
e) orti urbani attrezzati pubblici o asserviti: tasselli verdi all'interno dell'agglomerato cittadino o nelle aree periferiche delle città, che insistono su aree pubbliche o asservite alla disponibilità dei comuni con convenzione, attrezzati con impianto fisso di irrigazione, locale ricovero attrezzi ed eventuali recinzioni o altre pertinenze necessarie che rispettino i regolamenti e gli atti di pianificazione comunali; tali orti urbani contribuiscono al recupero di aree abbandonate o sottoutilizzate, configurandosi quali innovativi elementi del paesaggio urbano contemporaneo;
f) aree agricole periurbane: aree agricole caratterizzate dalla prossimità al tessuto urbano consolidato che svolgono funzione di filtro con le aree urbanizzate, favorendo la biodiversità, il recupero e la valorizzazione delle risorse genetiche agricole, la salvaguardia e la creazione di spazi rifugio per la flora e la fauna, nonché la conservazione degli stock di carbonio esistenti nei suoli; le aree agricole periurbane sono destinate all'esercizio dell'attività agricola.
2. All'imprenditore che esercita le attività di cui al comma 1, lettera a), si applicano le disposizioni di cui ai decreti legislativi 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57) e 29 marzo 2004, n. 99 (Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura).
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia