Legge Regionale 8 novembre 2021 , n. 21

Agricoltura urbana, periurbana e metropolitana

(BURL n. 45 suppl. del 12 Novembre 2021 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2021-11-08;21

Art. 5
(Norma finanziaria)
1. Alle spese in conto capitale, derivanti dall'applicazione dell'articolo 3, comma 7, stimate in euro 100.000,00 annui per ciascun anno del biennio 2022-2023, si provvede per gli esercizi finanziari 2022 e 2023 con l'incremento di euro 100.000,00 annui per ciascun anno del biennio 2022-2023 delle risorse allocate alla missione 16 'Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca', programma 01 'Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare' - Titolo 2 'Spese in conto capitale' e corrispondente diminuzione per medesimi importi ed esercizi finanziari della missione 20 'Fondi e accantonamenti', programma 03 'Altri Fondi' - Titolo 2 'Spese in conto capitale' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2021-2023.
2. Alle spese per gli esercizi finanziari successivi al 2023 si provvede con legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi finanziari.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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