Legge Regionale 14 dicembre 2021 , n. 22

Modifiche al Titolo I e al Titolo VII della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)(1)

(BURL n. 50, suppl. del 15 Dicembre 2021 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2021-12-14;22

Art. 18
(Modifiche all’art. 12 della l.r. 33/2009)
1. All'articolo 12 della l.r. 33/2009 sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 6 è sostituito dal seguente:
'6. La commissione regionale di cui all'articolo 2, comma 1, del d.lgs. 171/2016, in particolare, individua tra gli idonei al conferimento dell'incarico di direttore generale fino a trecento candidature più adatte a raggiungere le finalità e gli obiettivi, con la migliore aderenza dei profili ai fabbisogni organizzativi del SSL. In coerenza con quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, del d.lgs. 171/2016, l'inserimento nella rosa regionale ha una durata massima di tre anni purché i candidati inclusi nella predetta rosa risultino ancora inseriti nell'elenco nazionale. La commissione regionale effettua la valutazione dei candidati per titoli e colloquio e descrive le caratteristiche dei candidati individuati.';
b) al comma 9 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: 'Il trattamento economico del direttore generale è integrato, in coerenza con quanto previsto dal d.p.c.m. 502/1995, in relazione a corsi di formazione manageriale e iniziative di studio ed aggiornamento, promosse e disciplinate dalla Regione con provvedimento della Giunta regionale, alle quali lo stesso deve partecipare per garantire un elevato livello di qualità della prestazione professionale connessa al ruolo ricoperto. Il collocamento a riposo del direttore generale delle strutture sanitarie pubbliche comporta la cessazione dall'incarico e la conseguente risoluzione del contratto a far data dal giorno del collocamento a riposo.';
c) il primo periodo del comma 10 è sostituito dal seguente: 'Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 6, del d.lgs. 502/1992, in caso di vacanza dell'ufficio, assenza o impedimento del direttore generale, le relative funzioni sono svolte dal direttore sanitario o dal direttore amministrativo più anziano di età.';
d) al terzo periodo del comma 10 le parole 'Decorso tale periodo' sono sostituite dalle seguenti: 'Entro tale termine,'.
NOTE:
1. Si rinvia alla l.r. 30 dicembre 2009, n. 33 , per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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