Legge Regionale 16 dicembre 2021 , n. 23

Seconda legge di revisione normativa ordinamentale 2021

(BURL n. 51 suppl. del 20 Dicembre 2021 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2021-12-16;23

Art. 12
(Modifiche agli articoli 63, 64 e 69 della l.r. 27/2015)
1. Alla legge regionale 1 ottobre 2015, n. 27 (Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo)(9) sono apportate le seguenti modifiche:
a) l'articolo 63 è sostituito dal seguente:
'Art. 63
(Accesso alla professione di direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo)
1. La responsabilità tecnica dell'agenzia di viaggio e turismo è affidata a un direttore tecnico che svolge le funzioni indicate all'articolo 1, comma 2, del decreto del Ministro del turismo 5 agosto 2021 (Requisiti professionali a livello nazionale dei direttori tecnici delle agenzie di viaggio e turismo).
2. L'esercizio dell'attività di direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo è subordinato al conseguimento dell'abilitazione rilasciata dagli enti di cui al comma 3, previo riconoscimento dei requisiti di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro del turismo 5 agosto 2021.
3. L'abilitazione di cui al comma 2 è rilasciata dalle Province e dalla Città metropolitana di Milano, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, lettera a) della presente legge.
4. Rimangono abilitati all'esercizio della professione sul territorio regionale della Lombardia, e in via esclusiva per una sola agenzia di viaggi, i direttori tecnici inseriti nell'aggiornamento del registro regionale alla data di entrata in vigore della legge regionale recante 'Seconda legge di revisione normativa ordinamentale 2021'.
5. La Giunta regionale definisce con proprio provvedimento, in conformità alle previsioni di cui al decreto del Ministro del turismo 5 agosto 2021, le modalità per il riconoscimento, da parte degli enti di cui al comma 3, dei requisiti di cui al comma 2.' ;
b) l'articolo 64 è abrogato;
c) all'articolo 69 sono apportate le seguenti modifiche:
1) alla lettera b) del comma 2 le parole 'iscritto al registro regionale' sono sostituite dalla seguente: 'abilitato' e le parole 'possedere il requisito della iscrizione in detto registro' sono sostituite dalle seguenti: 'l'abilitazione';
2) al comma 4 la parola 'chiunque' è sostituita dalle seguenti: 'il direttore tecnico già iscritto nell'aggiornamento del registro regionale alla data di entrata in vigore della legge regionale recante 'Seconda legge di revisione normativa ordinamentale 2021' che'.
NOTE:
9. Si rinvia alla l.r. 1 ottobre 2015, n. 27, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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