Legge Regionale 29 dicembre 2021 , n. 27

Disposizioni regionali in materia di protezione civile

(BURL n. 52, suppl. del 31 Dicembre 2021 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2021-12-30;27

Art. 1
(Oggetto e finalità)
1. La presente legge disciplina, nel rispetto dei principi fondamentali posti dalla normativa nazionale e delle finalità previste dalla normativa dell'Unione europea in materia di protezione civile, l'organizzazione e il funzionamento del Sistema di protezione civile lombardo in relazione all'esercizio della funzione di protezione civile definita dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della protezione civile).
2. Ai fini della presente legge si intende per 'Codice' il d.lgs. 1/2018. Ove non diversamente stabilito dalla presente legge, tutte le espressioni di seguito utilizzate assumono il medesimo significato loro attribuito dal Codice.
3. La Regione, nell'espletamento delle attività di protezione civile di cui alla presente legge, opera nel rispetto dell'integrazione dei diversi livelli di governo istituzionale, per garantire l'effettivo coordinamento con le competenti autorità statali e con il sistema delle autonomie locali, nonché il raccordo con le ulteriori componenti in sinergia con le strutture operative e i soggetti concorrenti nei quali si articola il Servizio nazionale della protezione civile di cui all'articolo 3, comma 2, del Codice.
4. Per l'attuazione amministrativa di quanto previsto dalla presente legge, la Regione, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera e), del Codice, impronta l'adozione delle procedure e delle modalità di organizzazione dell'azione amministrativa delle proprie strutture ed enti, quali l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA Lombardia) e l'Agenzia regionale emergenza urgenza (AREU) e altri enti del sistema regionale di cui alla legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 (Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2007), nonché, per quanto di competenza, dell'Agenzia interregionale per il fiume Po secondo quanto previsto dalla legge regionale 2 aprile 2002, n. 5 (Istituzione dell'Agenzia interregionale per il fiume Po (AIPO)) al carattere di peculiarità e al principio di semplificazione, al fine di assicurarne la prontezza operativa e di risposta in occasione o in vista delle diverse tipologie di eventi emergenziali di protezione civile di cui all'articolo 7 del Codice e all'articolo 2 della presente legge.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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